Page 11 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024                       ISSN 1974-9805





                  Una simile impostazione, tuttavia, creerebbe delle perplessità, innanzitutto,
               sul piano giuridico.
                  Il deposito di un software presso la SIAE non ha valenza costitutiva del diritto
               d’autore sul software stesso.  Prevede, infatti, l’art. 106 della Legge sul diritto
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               d’autore  che  il  mancato  deposito  di  un’opera  presso  la  SIAE  non  pregiudica
               l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore sulla stessa, dal momento che, ai sensi
               dell’articolo 6 della medesima legge, il titolo originario dell’acquisto del diritto di
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               autore  è  costituito  dalla  creazione  dell’opera.   Ragionare  diversamente
               comporterebbe l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano di una inedita
               fattispecie di pubblicità costitutiva delle opere dell’ingegno, in forza della quale il
               software  sarebbe  “protetto  da  copyright”  solo  se  registrato  presso  la  SIAE,  in
               aperto contrasto con la Legge sul diritto d’autore.
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                  Piuttosto,  come  riportato  dall’art.  103  della  Legge  sul  diritto  d’autore,  tale
               deposito  costituisce  semplicemente  uno  dei  vari  strumenti  tramite  i  quali  è
               possibile  fare  fede,  sino  a  prova  contraria,  dell’esistenza  e  della  paternità
               dell’opera al momento della registrazione.
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                      Inoltre, la registrazione presso la SIAE non presuppone la sussistenza dei
               requisiti  di  originalità  e  creatività  del  software,  come  invece  suggerisce  la
                                                                              34
               Circolare  dell’Agenzia  delle  entrate  N.5/E  del  24  febbraio  2023.   La  SIAE,
               invero, non possiede il potere di verificare la creatività dell’opera depositata. Di

               espressa Circolare Assonime 20/2023 del 28/06/2023, la quale ha rimarcato il fatto che non solo
               la registrazione di un software presso la SIAE non ha effetti costituitivi in merito alla genesi del
               diritto d’autore sul software stesso, ma al ricorrere di determinate casistiche risulta anche difficile
               da richiedere. Si veda anche Avolio - Bellini, Per Assonime serve più discontinuità con il “vecchio” Patent
               Box, in Il fisco, 2023, 2998.
                  30  La questione risulta altresì pacifica tanto in giurisprudenza quanto in dottrina. In relazione
               alla  giurisprudenza,  si  vedano  in  particolare:  Trib.  di  Catania,  sez.  Proprietà  Industriale  e
               Intellettuale, 29 luglio 2010: «il diritto d’autore si acquista a titolo originario cioè al momento della creazione
               dell'opera»; Trib. Di Bari, 11 febbraio 2004: «l’omessa registrazione del programma per elaboratore nei
               registri tenuti presso la SIAE non invalida la titolarità del programma in capo all'autore, poiché se anche la
               legge gli consente di procedere alla relativa registrazione, quest'ultimo adempimento non costituisce requisito
               necessario  per  la  tutelabilità  del  diritto  d'autore,  ma  solo  un'opzione  facoltativa  in  capo  all'autore  del
               programma» In senso conforme cfr. Cass. civ., 19 maggio 1969, n. 1722; Corte d’appello di Milano,
               sez. spec. Impresa, 19 marzo 2021, n. 899. Sul piano della dottrina cfr. FABIANI, Il diritto di autore,
               in RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Torino, 1983, 159; SBRENNA, Art. 2575
               Codice Civile, cit., 5366 ss.
                  31  Cfr. NECCHI, Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà
               intellettuale (c.d. “Patent Box”), in Rivista di Diritto industriale, 2016, 102.
                  32  Cfr. DI GIALLUCA, Il “perimetro mobile” del Patent Box italiano e le tutele del contribuente in sede di
               ruling obbligatorio, in Diritto e pratica tributaria, 2017, 1416.
                  33  Il punto è pacifico anche in giurisprudenza. Cfr. Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, 11
               novembre 2019, secondo cui la registrazione di un’opera dell’ingegno presso la SIAE determina una
               presunzione iuris tantum della titolarità dell’opera; si veda anche Trib. di Catania, sez. Proprietà
               Industriale e Intellettuale, 29 luglio 2010 secondo cui: «la registrazione di un software presso il pubblico
               registro SIAE ha una funzione probatoria facendo fede fino a prova contraria della pubblicazione dell'opera e
               della paternità dell'autore».
                  34  Cfr. Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.
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