Page 11 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024 ISSN 1974-9805
Una simile impostazione, tuttavia, creerebbe delle perplessità, innanzitutto,
sul piano giuridico.
Il deposito di un software presso la SIAE non ha valenza costitutiva del diritto
d’autore sul software stesso. Prevede, infatti, l’art. 106 della Legge sul diritto
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d’autore che il mancato deposito di un’opera presso la SIAE non pregiudica
l’acquisto o l’esercizio del diritto d’autore sulla stessa, dal momento che, ai sensi
dell’articolo 6 della medesima legge, il titolo originario dell’acquisto del diritto di
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autore è costituito dalla creazione dell’opera. Ragionare diversamente
comporterebbe l’introduzione nell’ordinamento giuridico italiano di una inedita
fattispecie di pubblicità costitutiva delle opere dell’ingegno, in forza della quale il
software sarebbe “protetto da copyright” solo se registrato presso la SIAE, in
aperto contrasto con la Legge sul diritto d’autore.
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Piuttosto, come riportato dall’art. 103 della Legge sul diritto d’autore, tale
deposito costituisce semplicemente uno dei vari strumenti tramite i quali è
possibile fare fede, sino a prova contraria, dell’esistenza e della paternità
dell’opera al momento della registrazione.
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Inoltre, la registrazione presso la SIAE non presuppone la sussistenza dei
requisiti di originalità e creatività del software, come invece suggerisce la
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Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023. La SIAE,
invero, non possiede il potere di verificare la creatività dell’opera depositata. Di
espressa Circolare Assonime 20/2023 del 28/06/2023, la quale ha rimarcato il fatto che non solo
la registrazione di un software presso la SIAE non ha effetti costituitivi in merito alla genesi del
diritto d’autore sul software stesso, ma al ricorrere di determinate casistiche risulta anche difficile
da richiedere. Si veda anche Avolio - Bellini, Per Assonime serve più discontinuità con il “vecchio” Patent
Box, in Il fisco, 2023, 2998.
30 La questione risulta altresì pacifica tanto in giurisprudenza quanto in dottrina. In relazione
alla giurisprudenza, si vedano in particolare: Trib. di Catania, sez. Proprietà Industriale e
Intellettuale, 29 luglio 2010: «il diritto d’autore si acquista a titolo originario cioè al momento della creazione
dell'opera»; Trib. Di Bari, 11 febbraio 2004: «l’omessa registrazione del programma per elaboratore nei
registri tenuti presso la SIAE non invalida la titolarità del programma in capo all'autore, poiché se anche la
legge gli consente di procedere alla relativa registrazione, quest'ultimo adempimento non costituisce requisito
necessario per la tutelabilità del diritto d'autore, ma solo un'opzione facoltativa in capo all'autore del
programma» In senso conforme cfr. Cass. civ., 19 maggio 1969, n. 1722; Corte d’appello di Milano,
sez. spec. Impresa, 19 marzo 2021, n. 899. Sul piano della dottrina cfr. FABIANI, Il diritto di autore,
in RESCIGNO (a cura di), Trattato di diritto civile e commerciale, Torino, 1983, 159; SBRENNA, Art. 2575
Codice Civile, cit., 5366 ss.
31 Cfr. NECCHI, Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà
intellettuale (c.d. “Patent Box”), in Rivista di Diritto industriale, 2016, 102.
32 Cfr. DI GIALLUCA, Il “perimetro mobile” del Patent Box italiano e le tutele del contribuente in sede di
ruling obbligatorio, in Diritto e pratica tributaria, 2017, 1416.
33 Il punto è pacifico anche in giurisprudenza. Cfr. Tribunale di Roma, Sez. spec. Impresa, 11
novembre 2019, secondo cui la registrazione di un’opera dell’ingegno presso la SIAE determina una
presunzione iuris tantum della titolarità dell’opera; si veda anche Trib. di Catania, sez. Proprietà
Industriale e Intellettuale, 29 luglio 2010 secondo cui: «la registrazione di un software presso il pubblico
registro SIAE ha una funzione probatoria facendo fede fino a prova contraria della pubblicazione dell'opera e
della paternità dell'autore».
34 Cfr. Par. 4.3 della Circolare dell’Agenzia delle entrate N.5/E del 24 febbraio 2023.