Page 15 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024                       ISSN 1974-9805





               prestatori iscritti negli elenchi pubblici dei Gestori di Posta Elettronica Certificata
               e dell’identità digitale, dei Certificatori e dei Conservatori tenuti ed aggiornati
               dall’Agenzia per l’Italia Digitale.  Il servizio di firma digitale, in linea con gli
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               obiettivi  dell’Agenda  Digitale  Italiana,  viene  offerto  dai  Prestatori  di  servizi
               fiduciari  accreditati,  ossia  soggetti  pubblici  o  privati  che,  sotto  la  vigilanza  di
               dell’Agenzia  per  l’Italia  digitale,  emettono  certificati  qualificati  (per  la  firma
               digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi).
                  Secondo  quanto  previsto  dal  Codice  dell’Amministrazione  Digitale,  «il
               documento  informatico  soddisfa  il  requisito  della  forma  scritta  e  ha  l’efficacia  prevista
               dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di
               firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque,  è formato,
               previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
               fissati  dall’AgID  ai  sensi  dell’articolo  71  con  modalità  tali  da  garantire  la  sicurezza,
               integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua
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               riconducibilità all'autore».
                  L’utilizzo della marca temporale informatica come strumento volto a garantire
               l’esistenza di un dato documento informatico a partire da una certa data è stato
               avallato dalla giurisprudenza più recente. Secondo la Corte di legittimità, infatti,
               «la cd. “marca temporale” è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e
               legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una
               validazione temporale opponibile a terzi»; «la marca temporale, dunque, attesta il preciso
               momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato».
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               7. Conclusioni

                  Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, è possibile generare maggiore
               chiarezza in merito alle questioni poste in apertura di questo contributo.
                  In  relazione  al  requisito  dell’originalità  del  software,  dalla  cui  sussistenza
               dipende la tutela autoriale del software e di conseguenza la possibilità di portare
               in agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi al software medesimo, si è
               appurato che la Legge sul diritto d’autore non fornisce particolari elementi per
               comprendere a quali condizioni, in concreto, tale requisito possa dirsi integrato.
               Tuttavia, tale lacuna può ormai dirsi colmata grazie agli interventi chiarificatori
               della giurisprudenza.


                  46   Per  un  approfondimento  in  materia  di  firma  digitale  si  veda  ALBERTINI,  Sul  documento
               informatico e sulla firma digitale (novità legislative), cit., 287.
                  47  D.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale.
                  48  Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4251. Recentemente, anche l’Agenzia delle Entrate ha
               riconosciuto  che  lo  strumento  della  firma  digitale  corredata  da  marca  temporale  sia  idoneo  ad
               integrare il requisito della data certa. Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta all’interpello numero 725
               del 18 ottobre 2021. Anche parte della dottrina si è espressa in senso conforme a tale orientamento.
               Si veda VENIER, Intelligenza Artificiale, Blockchain e mondo IoT: l’esperienza degli operatori, cit, 170.
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