Page 15 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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IANUS – Anteprima n. 30-2024 ISSN 1974-9805
prestatori iscritti negli elenchi pubblici dei Gestori di Posta Elettronica Certificata
e dell’identità digitale, dei Certificatori e dei Conservatori tenuti ed aggiornati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Il servizio di firma digitale, in linea con gli
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obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, viene offerto dai Prestatori di servizi
fiduciari accreditati, ossia soggetti pubblici o privati che, sotto la vigilanza di
dell’Agenzia per l’Italia digitale, emettono certificati qualificati (per la firma
digitale) e certificati di autenticazione (per le carte nazionali dei servizi).
Secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale, «il
documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista
dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di
firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato,
previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti
fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza,
integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua
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riconducibilità all'autore».
L’utilizzo della marca temporale informatica come strumento volto a garantire
l’esistenza di un dato documento informatico a partire da una certa data è stato
avallato dalla giurisprudenza più recente. Secondo la Corte di legittimità, infatti,
«la cd. “marca temporale” è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e
legalmente valide ad un documento informatico, consentendo, quindi, di attribuirgli una
validazione temporale opponibile a terzi»; «la marca temporale, dunque, attesta il preciso
momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato».
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7. Conclusioni
Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, è possibile generare maggiore
chiarezza in merito alle questioni poste in apertura di questo contributo.
In relazione al requisito dell’originalità del software, dalla cui sussistenza
dipende la tutela autoriale del software e di conseguenza la possibilità di portare
in agevolazione i costi di ricerca e sviluppo relativi al software medesimo, si è
appurato che la Legge sul diritto d’autore non fornisce particolari elementi per
comprendere a quali condizioni, in concreto, tale requisito possa dirsi integrato.
Tuttavia, tale lacuna può ormai dirsi colmata grazie agli interventi chiarificatori
della giurisprudenza.
46 Per un approfondimento in materia di firma digitale si veda ALBERTINI, Sul documento
informatico e sulla firma digitale (novità legislative), cit., 287.
47 D.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale.
48 Cass. civ., sez. I, 13 febbraio 2019, n. 4251. Recentemente, anche l’Agenzia delle Entrate ha
riconosciuto che lo strumento della firma digitale corredata da marca temporale sia idoneo ad
integrare il requisito della data certa. Cfr. Agenzia delle Entrate, Risposta all’interpello numero 725
del 18 ottobre 2021. Anche parte della dottrina si è espressa in senso conforme a tale orientamento.
Si veda VENIER, Intelligenza Artificiale, Blockchain e mondo IoT: l’esperienza degli operatori, cit, 170.