Page 12 - Federico Di Silvestre - Originalità e prova dell’esistenza del software ai fini Patent Box
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FEDERICO DI SILVESTRE
conseguenza, la creatività e l’originalità di un’opera dell’ingegno non possono
essere provate semplicemente tramite il deposito dell’opera in questione presso i
registri della SIAE.
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Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, la registrazione di un
software presso la SIAE non può che assumere unicamente la funzione di
presunzione iuris tantum circa l’esistenza e la titolarità del software in questione.
Sarebbe invece da rigettare l’opinione secondo cui tale registrazione debba
integrare un prerequisito necessario per l’applicazione dell’agevolazione Patent
Box o una prova dell’originalità del software depositato.
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5. Problematiche operative derivanti dalla registrazione di un software presso
la SIAE
In aggiunta, sostenere che per poter portare in agevolazione Patent Box un dato
software sia indispensabile la registrazione dello stesso presso la SIAE
comporterebbe anche l’insorgere di criticità per il contribuente sul piano
operativo, generando contraddizioni con la stessa ratio sottesa all’emanazione del
Patent Box.
La registrazione presso la SIAE si attua tramite il deposito di un DVD
contenente il codice sorgente del software in questione.
In primo luogo, affidare ad un’entità esterna il codice sorgente di un software
strategico per un’azienda può comportare delle apprezzabili criticità sotto il
profilo della sicurezza e della riservatezza, in quanto il codice in questione può
essere oggetto di furto o di appropriazione indebita.
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Ulteriori rischi sono poi legati all’eventuale smarrimento o danneggiamento
del DVD, con inevitabili conseguenza sulla valenza probatoria della
registrazione.
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Inoltre, il deposito del DVD mal si concilia con le moderne procedure di
sviluppo software, che prevedono un continuo aggiornamento del codice sorgente
35 Corte d’appello di Milano, sez. spec. Impresa, 19 marzo 2021, n. 899. Il medesimo principio
viene recepito anche in CASSANO - FRANCESCHELLI - TASSONE, Prova e tutele nel diritto d'autore e nel
diritto industriale, cit, 58. In senso conforme, si veda anche Corte d’appello di Bari, 21 dicembre
2017, n. 2170: «l’accettazione del deposito da parte della SIAE non comporta alcuna valutazione circa
l'esistenza del requisito di tutelabilità ai sensi della vigente legge sulla protezione del diritto d'autore (l. n. 633
del 22.04.1941) né implica alcun riconoscimento a tale riguardo».
36 Cfr. NECCHI, Il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dallo sfruttamento delle proprietà
intellettuale (c.d. “Patent Box”), cit, 103; DI GIALLUCA, Il “perimetro mobile” del Patent Box italiano e le
tutele del contribuente in sede di ruling obbligatorio, cit, 1416.
37 Già in passato la SIAE è stata oggetto di attacchi informatici, che hanno compromesso la
segretezza delle informazioni depositate presso di essa ed il conseguente valore strategico per le
aziende proprietarie di tali informazioni.
38 Simili danneggiamenti possono derivare anche da malfunzionamenti generati durante il
processo di masterizzazione del DVD.