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GIANNI CAPOBIANCO





               1. Sostenibilità digitale e digitalizzazione sostenibile

                  Gli  ultimi  anni  hanno  reso  sempre  più  evidente  che  gli  obiettivi  generali
               concordati  dalla  Comunità  internazionale  in  tema  di  neutralità  climatica,
               riduzione dell’inquinamento e ripristino della biodiversità e del capitale naturale
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               entro  il  2050   non  possono  rappresentare  un  problema  dei  soli  legislatori  e
               regolatori ma, in diversa misura, richiedono azioni da parte delle stesse imprese ,
                                                                                         2
               consumatori  e finanziatori .
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                  1  Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio dell’11 aprile 2016 relativa alla firma, a nome dell’Unione
               europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite
               sui cambiamenti climatici e Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio del 5 ottobre 2016 relativa alla
               conclusione,  a  nome  dell’Unione  europea,  dell’accordo  di  Parigi  adottato  nell’ambito  della
               Convenzione  quadro  delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici.  COM(2021)  82  final.
               Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
               Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La
               nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici; COM(2019) 640 final. Comunicazione
               della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo
               e al Comitato delle Regioni. Il Green Deal europeo; v. poi Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance
               dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima; Regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni
               annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come
               contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e
               recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.  525/2013.  Regolamento  (UE)  2018/841  relativo
               all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal
               cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante
               modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/ UE.
                  2  Il ruolo delle imprese per il raggiungimento di tali obiettivi ambientali e climatici, peraltro, è
               stato riconosciuto nella recente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
               al  dovere  di  diligenza  delle  imprese  ai  fini  della  sostenibilità  e  che  modifica  la  direttiva  (UE)
               2019/1937 dal momento che le imprese europee, specie se di grandi dimensioni, mostrano una forte
               dipendenza dalle catene globali di valore. Sul tema, cfr. CORVESE, La sostenibilità ambientale e sociale
               delle società nella proposta di Corporate Sustainability Due Diligence Directive (dalla «insostenibile leggerezza»
               dello scopo sociale alla «obbligatoria sostenibilità» della due diligence), in Banca imp. soc., 3, 2022, 391 ss.
                  3  In argomento, SJÅFJELL, Dismantling the Legal Myth of Shareholder Primacy: The Corporation as a
               Sustainable Market Actor (February 6, 2017). Shaping the Corporate Landscape Towards Corporate Reform
               and Enterprise Diversity, Eds. Boeger and Villiers, Hart Publishing (2018), University of Oslo Faculty of Law
               Research Paper No. 2017-03, Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-20, Available at
               SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912141 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2912141, in particolare p.1:
               «we cannot achieve environmental, social and economic sustainability of our societies without the
               contribution  of  the  market  actors».  Sul  tema,  recentemente,  v.  anche  BARONE  -  CAPOBIANCO,
               (Dis)informazione verde e tutela consumeristica nel panorama normativo e giurisprudenziale europeo, in Riv.
               Ambientediritto.it, 2023, 3.
                  4  Basti pensare, ad esempio, al dovere di adeguata due diligence in capo agli intermediari per
               individuare  i  fattori  di  rischio,  tra  i  quali  quelli  ambientali.  In  argomento,  cfr.  SALERNO,
               L’integrazione  dei  fattori  di  sostenibilità  nelle  regole  di  comportamento  dell’intermediario  finanziario:  un
               ritorno al modello di distribuzione «orientato al prodotto», in Dir. banc. fin, 26, I, 2022, 53 ss. e sul ruolo
               dello stesso sistema finanziario in tale processo transitivo, sul quale ampiamente cfr. BROZZETTI, La
               transizione  verde  europea e  lo  sviluppo  sostenibile:  rinnovate  coordinate  di  fondo  per  sistema finanziario  e
               imprese, in Dir. banc. fin., 2022, 3, 411 ss. Sul tema cfr. anche  DE MARI, La profilatura finanziaria
               algoritmica. The algorithmic financial profiling, in Rivista ODC, 2021, 1, 135 ss.

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