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CESARE BORGIA





               vigenza risulta subordinata all’adozione della Direttiva che definisce il concetto
               di “presenza digitale significativa” e all’introduzione di una vera base imponibile
               comune e consolidata per le imprese europee.
                  Tuttavia,  queste  proposte  di  Direttiva  si  sono  scontrate  con  il  vincolo
               dell’unanimità nelle decisioni dell’Unione europea in materia fiscale e, infatti,
               non hanno ancora trovato attuazione a causa del mancato raggiungimento della
               stessa tra gli Stati membri.
                  Inoltre,  da  un  lato  hanno  un  perimetro  applicativo  circoscritto  all’Unione
               europea, e dall’altro lato, anche all’interno del territorio europeo, si scontrano con
               la diversità tra i diversi Paesi anche dal punto di vista delle scelte fiscali.
                  In questo contesto, Italia  e Francia decisero di optare per l’adozione di una
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               imposta sui servizi digitali. Sulla stessa scia, si mossero anche Gran Bretagna e
               Spagna,  anche  se  il  relativo  iter  risultò  rallentato  dall’irrompere  sulla  scena
               dell’emergenza da Covid-19.


               5. Verso le regole di tassazione OCSE: la global minimum tax

                  Il 21 ottobre 2021, oltre all’Italia, altri quattro Paesi europei (Austria, Francia,
               Spagna e Regno Unito) hanno definito i termini di un accordo transitorio con gli
               Usa per il passaggio dalle attuali Digital service tax alla nuova soluzione OCSE che
               permetterà  di  tassare  i  giganti  del  digitale  attraverso  principi  comuni.  Solo
               qualche giorno prima, l’8 ottobre è stato raggiunto lo storico accordo tra 136 Paesi
               del  Quadro  inclusivo  dell’OCSE  sulla  riforma  del  fisco  internazionale  per  le
               società fondato su due pilastri .
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                  In sostanza, si conviene sull’attuazione di due fondamentali azioni .
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                  Più  nello  specifico,  il  primo  pilastro  (c.d.  Pillar  One)  della  riforma  OCSE
               redistribuisce verso i Paesi-mercato i diritti di tassazione delle multinazionali che
               praticano  attività  commerciali  e  guadagnano  profitti  nel  proprio  Paese,
               indipendentemente dal fatto che abbiano una presenza fisica in loco.
                  Come è stato osservato , è destinato a trovare applicazione in relazione ai
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               grandi colossi dell’economia globale, ovvero  le multinazionali (circa 100) che
               fatturano oltre 20 miliardi di euro l’anno e con un margine di redditività pari


                  43   Per  approfondire,  si  vedano  CARINCI,  op.  cit.,  4507  ss.,  in  particolare  il  par.  4  intitolato
               “Soluzioni in Italia” e i seguenti; PERRONE, Il percorso (incerto) della c.d. web tax italiana tra modelli
               internazionali ed eurounitari di tassazione della digital economy, in Riv. dir. trib. supplemento online, 30
               agosto 2019; DI TANNO, L’imposta sui servizi digitali si allinea alla proposta di direttiva UE, in Il fisco, n.
               4/2019, in particolare 326 e, dello stesso Autore, Le tasse e le attività digitali, in Rivista di politica
               economia “La trasformazione digitale: sfide e opportunità per l’economia italiana”, n. 1-2020, 123 ss.
                  44  RIZZI, Fisco mondiale, 2 pilastri, in ItaliaOggi, 2 novembre 2021.
                  45  Per approfondire, si vedano CORDEIRO GUERRA, op. cit., 624 ss.; BORIA, Il progetto Global minimum
               tax e la moderna teoria delle fonti del diritto tributario internazionale, in Riv. dir. trib. int., 2021, 55 ss.
                  46  CORDEIRO GUERRA, op. cit., 625.

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