Page 19 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               profilo di sostenibilità del cliente.
                  Relativamente  alla  rendicontazione  periodica  di  adeguatezza,  atteso  che  il
               Regolamento  2017/565  prevede  che  le  relazioni  successive  alla  definizione
               iniziale del servizio possano riguardare solo le modifiche intervenute nei servizi o
               strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente
               devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione, la spiegazione dei motivi
               della permanenza nel tempo dell’adeguatezza dell’investimento alle preferenze di
               sostenibilità  del  cliente  è  dovuta  solo  in  caso  di  cambiamenti  intervenuti  nel
               profilo di sostenibilità del cliente oppure nelle caratteristiche di sostenibilità del
               prodotto.


               3. Qualche osservazione conclusiva

                  La spinta del legislatore comunitario per il coinvolgimento della finanza nello
               sviluppo sostenibile si concretizza, con riferimento alla disciplina esaminata, nella
               definizione  di  un  regime  favorevole  agli  investimenti  sostenibili,  basato
               sull’inclusione delle preferenze di sostenibilità negli obiettivi di investimento del
               cliente e sull’adozione, per la distribuzione di strumenti che finanziano attività
               economiche sostenibili, di un modello orientato al prodotto, di minore tutela per
               l’investitore,  rispetto  al  modello  orientato  al  cliente,  imposto  invece  per  la
               distribuzione di strumenti finanziari tout court.
                  Non  c’è  dubbio  che  questa  decisione  del  regolatore  europeo  sia  mossa  da
               considerazioni  apprezzabili,  anche  se  la  sua  applicazione  andrà  testata  e
               monitorata attentamente, poiché è altrettanto verosimile che la stessa possa essere
               foriera di situazioni di pericolo per gli investitori offrendo agli intermediari nuove
               opportunità  per  pilotare  le  preferenze  di  sostenibilità  dei  primi  a  proprio
               vantaggio.
                  Le linee guida dell’ESMA potrebbero contribuire ad arginare questo rischio
               nella ricerca di un adeguato bilanciamento tra i due obiettivi regolatori: quello
               della  protezione  dell’investitore  finanziario,  proprio  della  disciplina  di
               derivazione  MiFID  II,  e  quello  della  sostenibilità,  a  cui  sono  finalizzate  le
               modifiche esaminate a tale normativa. Tuttavia, saremmo troppo ottimisti nel
               credere  che  la  potenziale  divergenza  tra  i  due  obiettivi  regolatori  che  il
               comportamento degli intermediari è in grado, nel concreto, di generare possa
                                                                                 42
               essere mitigato da disposizioni per di più a carattere non vincolante , poiché
               inevitabile  è  il  conflitto  tra  l’interesse  dell’investitore  e  l’interesse
               dell’intermediario  naturalmente  connesso  allo  svolgimento  di  attività
               finanziarie. Probabilmente sostenere che il compito di perseguire un obiettivo
               sociale, come quello della sostenibilità, non possa essere affidato alla finanza
               privata ma esclusivamente ad istituzioni ed enti finanziari pubblici (come la


                  42  Cfr. PERRONE, CARDANI, Investment Services and the Risks of Sustainable Finance, cit., 34.

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