Page 18 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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MARIA ELENA SALERNO
strumenti in questione, in seguito alla valutazione di adeguatezza, risultino idonei
a tale profilo.
In aggiunta, il Regolamento 2017/565, nel perseguire l’obiettivo regolatorio
del sostegno della finanza alla sostenibilità, cerca di rafforzare, rispetto ai progetti
che lo hanno preceduto, la capacità di enforcement delle integrazioni regolative in
materia di sostenibilità, optando nell’ultima versione, all’interno delle regole sulla
valutazione di adeguatezza, per l’equiparazione delle preferenze di sostenibilità
agli obiettivi di investimento del cliente e non (come nelle versioni del 2019 e del
2020 ) alle altre caratteristiche personali. Tale scelta ha due implicazioni
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consequenziali. La prima è che, se il cliente o potenziale cliente manifesta
preferenze di sostenibilità, la legge obbliga gli intermediari a tenerne
sistematicamente conto nel processo di selezione degli strumenti finanziari da
raccomandare o offrire a detto cliente e a conciliarle con le esigenze finanziarie
del medesimo. La seconda è che il non tener conto da parte dell’intermediario in
sede di suitability assessment delle preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente,
data la relativa equiparazione agli obiettivi di investimento legislativamente
imposti quale parametro di valutazione dell’adeguatezza, è suscettibile di
configurarsi come fattispecie di responsabilità dell’intermediario per violazione
delle regole di condotta, precisamente per violazione dell’obbligo di idoneità di
cui all’art. 25, par. 2, della MiFID II, quanto meno allorché l’adeguamento alle
preferenze di sostenibilità non comprometta la conformità agli obiettivi finanziari
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del cliente .
Sebbene manchi una previsione espressa da parte del legislatore, va da sé che
le preferenze di sostenibilità dovranno essere considerate anche in occasione della
valutazione periodica di adeguatezza, sia là dove queste abbiano rappresentato
un parametro per la valutazione di adeguatezza iniziale, sia nelle ipotesi di
cambiamenti nel profilo di sostenibilità del cliente dovuti, per esempio, ad una
sua successiva sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità o al contrario ad
un intervenuto disinteresse per i medesimi temi, sia nel caso di cambiamenti nelle
caratteristiche di sostenibilità del prodotto conseguenti, per esempio, ad un
aumento del rischio di sostenibilità per l’investimento.
Infine, il testo rinnovato dell’art. 52 del Regolamento 2017/565 impone
(naturalmente con riferimento alla distribuzione di strumenti finanziari
ammissibili valutati come adeguati sia al profilo finanziario sia alle preferenze di
sostenibilità del cliente) agli intermediari che prestano il servizio di consulenza di
integrare la dichiarazione di adeguatezza da fornire prima delle conclusione
dell’operazione proposta, con l’inserimento di una spiegazione dei motivi per cui
la raccomandazione risulti adeguata, oltre che al profilo finanziario, anche al
40 Come invece previsto nelle versioni del regolamento del 2019 e del 2020.
41 Cfr. MEZZANOTTE, Accountability in EU Sustainable Finance: Linking the Client’s Sustainability
Preferences and the MiFID II Suitability Obligation, cit., 28 ss.; COLAERT, Integrating Sustainable Finance
into the MiFID II and IDD Investor Protection Framework, in Busch, Ferrarini e Grünewald (a cura di),
Sustainable Finance in Europe, 2021, Palgrave MacMillan, 445 ss., in part. 457 s.
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