Page 17 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
di profilatura del medesimo (v. considerando 5), la Commissione nella Relazione
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al Regolamento delegato del 2021 sottolinea che i fattori di sostenibilità non
dovrebbero prevalere sull’obiettivo di investimento finanziario di un cliente e che
le preferenze di sostenibilità dovrebbero essere trattate nell’ambito del processo di
valutazione dell’adeguatezza solo dopo che sia stato considerato l’obiettivo di
investimento (finanziario) del cliente, oltre naturalmente ai parametri della
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conoscenza ed esperienza e della situazione finanziaria . L’opportunità di
adottare un modello bifocale e in sequenza di valutazione dell’adeguatezza è
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ribadita dall’ESMA nel gruppo di Orientamenti necessari a garantire
l’adeguatezza di un investimento .
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Quanto alle modalità di conservazione della documentazione, le linee guida
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stabiliscono che l’impresa è tenuta a mantenere tutte le informazioni pertinenti
sulla valutazione dell’adeguatezza (sul cliente, sugli strumenti finanziari
raccomandati al cliente o acquistati per suo conto, sulla relazione di adeguatezza
trasmessa), nonché le eventuali modifiche, comprese le situazioni in cui le
preferenze di sostenibilità di un cliente vengano adeguate e una spiegazione
chiara dei motivi di tale adeguamento.
Per completezza di indagine, ricordiamo che la differenza di regime prevista
per le conseguenze connesse alla valutazione di adeguatezza in relazione al
profilo finanziario (in caso di incompatibilità, la raccomandazione o l’operazione
è bloccata) e al profilo di sostenibilità (in caso di incompatibilità, la
raccomandazione o l’operazione può essere effettuata se conforme al solo profilo
finanziario ovvero se l’investitore adatti le proprie preferenze di sostenibilità) del
cliente risulta confermata anche dal fatto che rimane inalterata (nel senso che non
si estende alle informazioni sulle preferenze di sostenibilità dell’investitore) la
norma contenuta nell’art. 54, par. 8, del Regolamento del 2017, che, nella
prestazione del servizio di consulenza, obbliga gli intermediari ad astenersi dal
proporre l’operazione nel caso di mancanza e/o insufficienza di informazioni dal
cliente che ne impediscano la profilatura finanziaria. Ne consegue che,
nell’ipotesi di mancanza o carenza di informazioni dal cliente che ne ostacolino
la profilatura di sostenibilità, la legge consente la distribuzione di strumenti
finanziari in generale, ergo anche quelli la cui attività economica sottostante
presenti caratteristiche di sostenibilità, quando l’intermediario disponga di
informazioni sufficienti a delineare il profilo finanziario dell’investitore e gli
35 V. Relazione alla proposta del Regolamento delegato del 21 aprile 2021, cit., 4.
36 Sulla prevalenza dell’interesse al rendimento rispetto all’interesse alla sostenibilità cfr.
ARRIGONI, Finanza sostenibile, servizi di investimento e tutela dell’investitore, cit., 272 ss.
37 V. Orientamento 81 di supporto all’Orientamento generale 8.
38 In proposito la Commissione, nel Piano di azione per la finanza sostenibile (7) evidenzia che,
non ostante la presenza di tale raccomandazione nel Final Report - Guidelines on certain aspects of the
MiFID II suitability requirements dell’ESMA, a causa della sua natura non vincolante gli intermediari
sono restii ad implementarla adeguatamente.
39 V. Orientamento 111 di supporto all’Orientamento generale 12.
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