Page 17 - Maria Elena Salerno - Gli obiettivi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli alla luce dei nuovi Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II
P. 17

IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





               di profilatura del medesimo (v. considerando 5), la Commissione nella Relazione
                                                35
               al Regolamento delegato del 2021  sottolinea che i fattori di sostenibilità non
               dovrebbero prevalere sull’obiettivo di investimento finanziario di un cliente e che
               le preferenze di sostenibilità dovrebbero essere trattate nell’ambito del processo di
               valutazione dell’adeguatezza solo dopo che sia stato considerato l’obiettivo di
               investimento  (finanziario)  del  cliente,  oltre  naturalmente  ai  parametri  della
                                                                       36
               conoscenza  ed  esperienza  e  della  situazione  finanziaria .  L’opportunità  di
               adottare  un  modello  bifocale  e  in  sequenza  di  valutazione  dell’adeguatezza  è
                                   37
               ribadita  dall’ESMA   nel  gruppo  di  Orientamenti  necessari  a  garantire
               l’adeguatezza di un investimento .
                                              38
                  Quanto alle modalità di conservazione della documentazione, le linee guida
                                                                                         39
               stabiliscono che l’impresa è tenuta a mantenere tutte le informazioni pertinenti
               sulla  valutazione  dell’adeguatezza  (sul  cliente,  sugli  strumenti  finanziari
               raccomandati al cliente o acquistati per suo conto, sulla relazione di adeguatezza
               trasmessa),  nonché  le  eventuali  modifiche,  comprese  le  situazioni  in  cui  le
               preferenze  di  sostenibilità  di  un  cliente  vengano  adeguate  e  una  spiegazione
               chiara dei motivi di tale adeguamento.
                  Per completezza di indagine, ricordiamo che la differenza di regime prevista
               per  le  conseguenze  connesse  alla  valutazione  di  adeguatezza  in  relazione  al
               profilo finanziario (in caso di incompatibilità, la raccomandazione o l’operazione
               è  bloccata)  e  al  profilo  di  sostenibilità  (in  caso  di  incompatibilità,  la
               raccomandazione o l’operazione può essere effettuata se conforme al solo profilo
               finanziario ovvero se l’investitore adatti le proprie preferenze di sostenibilità) del
               cliente risulta confermata anche dal fatto che rimane inalterata (nel senso che non
               si estende alle informazioni sulle preferenze di sostenibilità dell’investitore) la
               norma  contenuta  nell’art.  54,  par.  8,  del  Regolamento  del  2017,  che,  nella
               prestazione del servizio di consulenza, obbliga gli intermediari ad astenersi dal
               proporre l’operazione nel caso di mancanza e/o insufficienza di informazioni dal
               cliente  che  ne  impediscano  la  profilatura  finanziaria.  Ne  consegue  che,
               nell’ipotesi di mancanza o carenza di informazioni dal cliente che ne ostacolino
               la  profilatura  di  sostenibilità,  la  legge  consente  la  distribuzione  di  strumenti
               finanziari  in  generale,  ergo  anche  quelli  la  cui  attività  economica  sottostante
               presenti  caratteristiche  di  sostenibilità,  quando  l’intermediario  disponga  di
               informazioni  sufficienti  a  delineare  il  profilo  finanziario  dell’investitore  e  gli



                  35  V. Relazione alla proposta del Regolamento delegato del 21 aprile 2021, cit., 4.
                  36   Sulla  prevalenza  dell’interesse  al  rendimento  rispetto  all’interesse  alla  sostenibilità  cfr.
               ARRIGONI, Finanza sostenibile, servizi di investimento e tutela dell’investitore, cit., 272 ss.
                  37  V. Orientamento 81 di supporto all’Orientamento generale 8.
                  38  In proposito la Commissione, nel Piano di azione per la finanza sostenibile (7) evidenzia che,
               non ostante la presenza di tale raccomandazione nel Final Report - Guidelines on certain aspects of the
               MiFID II suitability requirements dell’ESMA, a causa della sua natura non vincolante gli intermediari
               sono restii ad implementarla adeguatamente.
                  39  V. Orientamento 111 di supporto all’Orientamento generale 12.

                                                    67
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21