Page 7 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
P. 7
IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'art. 34-ter, c. 1, lett. b);
- in presenza delle condizioni stabilite nel primo comma, costituiscano oggetto
di un’offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta
pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni,
per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell’art. 94 del TUF
o altro documento previsto dall’art. 1, par. 4, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, o di un collocamento,
in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli
investitori qualificati come definiti ai sensi dell'art. 34-ter, c. 1, lett. b);
- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il
consenso dell’emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla
negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di
revoca; - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro
sedi o dipendenze.
L’art. 2-bis, citato, individuava anche ipotesi negative, ossia non dovevano
essere considerati emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a
limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi
contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo
svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte
dei soci di un bene o di un servizio.
Sempre fra le esclusioni dell’ambito soggettivo rientravano, anche in deroga
all’art. 108, c. 1 del TUF:
a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del
decreto che dispone la cessazione dell’attività di impresa;
b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuità indiretta,
dalla data di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria;
c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in
liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi
speciali;
d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni
o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui all’art. 32, c. 3, del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 (c. 3-bis).
Infine, con riferimento alle obbligazioni, si dovevano considerare emittenti
obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di
obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale
complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di
obbligazionisti superiore a cinquecento (c. 4).
233