Page 12 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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CIRO G. CORVESE
La lettera f) modifica in due punti il vigente art. 148-bis del TUF, che, come
noto, pone limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che
possono assumere i componenti degli organi di controllo di talune categorie di
società, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
in misura rilevante.
Nello specifico, all'art. 148-bis è previsto che: «1) al comma 1, le parole: “,
nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116” sono soppresse; 2) al comma 2, le parole: “,
nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116” sono soppresse».
Anche questa modifica è direttamente legata all’abrogazione dell’art. 116 del TUF.
La lettera g) innova l’art. 165-ter del TUF, sostituendone il primo comma e
modificandone il sesto comma.
L’art. 165-ter del TUF individua l’ambito di applicazione della sezione VI-bis
del TUF la quale regola i rapporti delle società italiane con società estere aventi
sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria. La lettera g)
esclude le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in
misura rilevante dal novero delle società italiane cui è consentito controllare
imprese aventi sede in uno degli Stati dove non sussistono adeguate garanzie di
trasparenza soltanto a condizione di rispettare criteri dettati dalla Consob con
apposito regolamento.
In virtù della nuova formulazione dell’art. 165-ter, c.1, nell’ambito di
applicazione della norma saranno ricomprese le società italiane quotate in
mercati regolamentati (di cui all’art. 119 del TUF) le quali controllino o siano
controllate o si colleghino con società estere aventi sede legale in quegli Stati che
non garantiscono la trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale
e della gestione. Viceversa, ne resteranno fuori le società italiane emittenti
strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, le quali a
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legislazione vigente vi rientrano .
Ai sensi della lettera h) all'art. 165-quater, c. 1, le parole: «e le società italiane
emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi
dell'art. 116» sono soppresse; i) all'art. 165-quinquies, c. 1, le parole: «e delle società
italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai
sensi dell'art. 116» sono soppresse; l) all'art. 165-sexies, c. 1, le parole: «e delle
6 L’art. 4, co. 1, lett. g) recita: «g) all'art. 165-ter: 1) il co. 1 è sostituito dal seguente: “1. Sono soggette
alle disposizioni contenute nella presente sezione le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati,
di cui all'art. 119, le quali controllino società aventi sede legale in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la
trasparenza della costituzione, della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società, nonché
le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati le quali siano collegate alle suddette società estere
o siano da queste controllate”; 2) al co. 6, le parole: “e alle società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi
fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116” sono soppresse».
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