Page 11 - Ciro G. Corvese - Note sparse sulle modifiche introdotte dalla “legge capitali” allo svolgimento delle assemblee, al diritto di voto, alla lista del consiglio di amministrazione e alla nuova definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
La lettera a) interviene sull’art. 83-sexies, c. 3 del TUF eliminando la frase «Con
riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura
rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi».
L’art. 83-sexies del TUF concerne il diritto d’intervento in assemblea e
l’esercizio del voto. Premesso che le assemblee dei portatori di strumenti
finanziari diffusi sono diverse dalle assemblee dei portatori di strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione, e fermo restando che per le assemblee del primo tipo
lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un
termine prestabilito, la lettera a) del primo comma dell’art. 4 sopprime la vigente
regola che impone di mantenere quel termine entro due giorni non festivi.
La lettera b) modifica l’art. 102, c. 4 del TUF recante obblighi degli offerenti e
poteri interdittivi, sostituendo le parole «o diffusi tra il pubblico ai sensi
dell'articolo 116» con «o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione»;
Di regola, le promozioni di offerte pubbliche di acquisto o di scambio sono
presentate alla CONSOB, la quale le approva, se formulate in maniera idonea a
consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Prima
della riforma in commento, il termine ordinario per l’approvazione è di quindici
giorni che però salgono a trenta qualora si tratti di prodotti finanziari non quotati
o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'art. 116 del TUF.
Per effetto della lettera b) del primo comma dell’art. 4 della legge capitali, il
termine di trenta giorni varrà non più per prodotti finanziari diffusi tra il pubblico
ai sensi dell'art. 116 del TUF, bensì per prodotti finanziari negoziati in sistemi
multilaterali di negoziazione (d’ora in avanti, MTF), oltre che per i prodotti
finanziari non quotati. Gli MTF sono sistemi di contrattazione privati che offrono
la possibilità di negoziare strumenti finanziari quotati presso una Borsa, senza
compiti regolamentari di ammissione e informativa. Essi sono soggetti a regole e
procedure di autorizzazione all'operatività in parte diverse da quelle previste per
i mercati organizzati.
Con la lettera c) è stato modificato l’art. 114-bis del TUF, dedicato alle informazioni
al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali,
dipendenti o collaboratori sia nel primo che nel secondo comma.
Mediante una modifica al c. 1 e l’abrogazione del secondo comma dell’art.
114-bis del TUF, si stabilisce che la disciplina ivi dettata dei piani di compensi
basati su strumenti finanziari a favore di componenti del consiglio di
amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori
non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti
del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nonché di
dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate, si applica
agli emittenti quotati.
Tramite la lettera e) è abrogato il secondo comma dell’art. 118 del TUF e
l’abrogazione è diretta conseguenza della precedente abrogazione dell’art. 116 del
TUF medesimo.
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