Page 68 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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MARIA ELENA SALERNO





               l’impresa  è  tenuta  a  documentare  nella  relazione  (dichiarazione)  di
               adeguatezza il motivo del ricorso a tale possibilità e la decisione del cliente.
               Stanti le prescrizioni del Regolamento delegato del 2017 (art. 54, par. 10) ,
                                                                                        34
               l’ESMA  rammenta  che  tale  possibilità  di  adeguamento  riguarda  solo  le
               preferenze di sostenibilità e non i parametri di carattere finanziario alla base
               della valutazione di adeguatezza, in relazione ai quali il prodotto o è conforme
               o non può essere raccomandato.
                  Con rifermento alla consulenza in materia di investimenti, si specifica che:
               l’adeguamento deve riguardare solo la consulenza in questione e non il profilo
               del cliente in generale; l’adattamento, oltre che documentato, dovrebbe essere
               sottoposto alle procedure periodiche di monitoraggio; solo dopo che il cliente
               abbia espresso la decisione di avvalersi della possibilità consentita dalla legge,
               e  non  prima,  l’impresa  potrebbe  comunicare  al  cliente  informazioni  sulla
               propria offerta di prodotti con caratteristiche di sostenibilità.
                  Nel caso della gestione di portafogli, le nuove linee guida prevedono che le
               preferenze di sostenibilità del cliente (compresa la quota minima da impiegare in
               investimenti  con  caratteristiche  di  sostenibilità)  debbano  essere  acquisite  e
               valutate  in  occasione  della  definizione  del  mandato  e  della  strategia  di
               investimento. È in tale sede che l’impresa, se non può soddisfare tali preferenze,
               dovrebbe domandare al cliente se questi intenda adeguarle, registrando la sua
               decisione nel mandato.
                  Si  comprende  bene  come  il  framework  regolativo  appena  descritto  sulla
               valutazione  di  adeguatezza  in  funzione  delle  preferenze  di  sostenibilità  e,
               segnatamente,  sulla  possibilità  di  adattamento  del  profilo  di  sostenibilità  del
               cliente  adotti  per  gli  strumenti  finanziari  sostenibili,  al  fine  di  favorirne  gli
               investimenti,  un  modello  di  distribuzione  “orientato  al  prodotto”  (ossia  di
               adeguamento  del  profilo  del  cliente  al  profilo  del  prodotto);  modello  che,  al
               contrario,  l’evoluzione  della  disciplina  sui  servizi  di  investimento  ha
               progressivamente bandito per la distribuzione degli strumenti finanziari tout court
               in regime di consulenza e di gestione di portafogli, preferendo l’adozione di un
               modello “orientato al cliente” (ossia di adeguamento del profilo del prodotto al
               profilo cliente) di maggiore tutela per l’investitore.
                  Riflesso di questo duplice paradigma (più e meno favorevole) funzionale alla
               natura sostenibile o no degli strumenti finanziari da raccomandare o offrire sono
               le misure contenute nel Regolamento del 2021 che, al fine di arginare pratiche di
               vendita  impropria,  tengono  ben  distinti  il  profilo  finanziario,  da  un  lato,  e  il
               profilo  di  sostenibilità,  dall’altro,  del  cliente,  non  ostante  l’inclusione  delle
               preferenze  di  sostenibilità  tra  gli  obiettivi  di  investimento  del  medesimo.  In
               proposito e con maggiore esattezza, conformemente al principio dell’obbligo di
               agire nel miglior interesse del cliente e a quanto precisato in ordine alle modalità


                  34  Sottolinea l’eccezionalità di tale previsione normativa CARRISI, La finanza sostenibile e la ricerca
               di nuovi parametri di adeguatezza, cit., 20.

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