Page 67 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
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regolamento” . Questo implica che, in caso di manifestazione di preferenze di
sostenibilità da parte del cliente, potranno essere raccomandati a quest’ultimo o
negoziati per suo conto solo gli strumenti finanziari ammissibili che siano
compatibili con la “tipologia” e la “quota minima” di sostenibilità indicate dal
medesimo in sede di profilatura. Ciò non ostante, gli strumenti finanziari
astrattamente ammissibili ma non in linea con il tipo e/o il grado di sostenibilità
individuati dal cliente potranno essere ugualmente raccomandati nell’ambito
della valutazione di adeguatezza, ossia qualora questi siano conformi alle
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caratteristiche finanziarie e personali dell’investitore . Va da sé che, come
precisato dall’ESMA nelle linee guida , qualora il cliente non abbia manifestato
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preferenze di sostenibilità, l’impresa può considerare il medesimo «neutrale in
termini di sostenibilità» e l’oggetto della raccomandazione può estendersi ad una
più ampia gamma di prodotti con o senza caratteristiche connesse alla
sostenibilità .
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Il regime di favore stabilito per la valutazione dell’adeguatezza in relazione
ad elementi di sostenibilità è rafforzato dall’ulteriore norma contenuta nel
Regolamento 2021/1253 (nuovo par. 10 dell’art. 54 del Regolamento
2017/565) che sancisce la possibilità per l’investitore di modificare le proprie
preferenze di sostenibilità (tipo e/o livello minimo di sostenibilità) al fine di
adattarle alle caratteristiche di sostenibilità dei prodotti disponibili. Si
stabilisce, infatti, che, qualora nessuno strumento (rientrante tra quelli
astrattamente ammissibili) soddisfi le preferenze di sostenibilità del cliente o
potenziale cliente, quest’ultimo può adeguare le informazioni sulle sue
preferenze di sostenibilità in modo da rendere possibile la presentazione di
ulteriori raccomandazioni di prodotti con ambizioni di sostenibilità differenti.
In tal caso, per prevenire il rischio di vendita impropria e il greenwashing, le
imprese di investimento dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare
tali informazioni e della relativa spiegazione. Ed anche l’ESMA, consapevole
dei pericoli per l’investitore insiti in tale previsione, introduce nel gruppo di
linee guida inerenti all’applicazione della suitability rule, disposizioni di
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chiarimento e di interpretazione della previsione in esame . Si precisa che,
qualora l’intermediario intenda raccomandare un prodotto non conforme alle
preferenze di sostenibilità del cliente, queste dovranno essere adeguate. Data
la libertà di scelta dell’investitore in merito stabilita dal Regolamento,
29 V. la Relazione alla proposta di Regolamento delegato del 21 aprile 2021, cit., 4.
30 Sui problemi che sotto il profilo della responsabilità dell’intermediario e dei rimedi attivabili
dall’investitore pone l’ipotesi di compatibilità dello strumento al solo profilo finanziario del cliente
v. CARRISI, La finanza sostenibile e la ricerca di nuovi parametri di adeguatezza, cit., 8 ss.
31 V. Orientamento 85 di supporto all’Orientamento generale 8.
32 Sul regime di favore per la distribuzione di strumenti finanziari sostenibili derivante da
quest’ultima previsione v., da ultimo, PERRONE, CARDANI, Investment Services and the Risks of
Sustainable Finance, cit., 8 s. (https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/atti-dellanno-2023).
33 V. Orientamenti 82, 83 e 84.
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