Page 67 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024                       ISSN 1974-9805





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               regolamento” . Questo implica che, in caso di manifestazione di preferenze di
               sostenibilità da parte del cliente, potranno essere raccomandati a quest’ultimo o
               negoziati  per  suo  conto  solo  gli  strumenti  finanziari  ammissibili  che  siano
               compatibili con la “tipologia” e la “quota minima” di sostenibilità indicate dal
               medesimo  in  sede  di  profilatura.  Ciò  non  ostante,  gli  strumenti  finanziari
               astrattamente ammissibili ma non in linea con il tipo e/o il grado di sostenibilità
               individuati  dal  cliente  potranno  essere  ugualmente  raccomandati  nell’ambito
               della  valutazione  di  adeguatezza,  ossia  qualora  questi  siano  conformi  alle
                                                                  30
               caratteristiche  finanziarie  e  personali  dell’investitore .  Va  da  sé  che,  come
               precisato dall’ESMA nelle linee guida , qualora il cliente non abbia manifestato
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               preferenze di sostenibilità, l’impresa può considerare il medesimo «neutrale in
               termini di sostenibilità» e l’oggetto della raccomandazione può estendersi ad una
               più  ampia  gamma  di  prodotti  con  o  senza  caratteristiche  connesse  alla
               sostenibilità .
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                  Il regime di favore stabilito per la valutazione dell’adeguatezza in relazione
               ad  elementi  di  sostenibilità  è  rafforzato  dall’ulteriore  norma  contenuta  nel
               Regolamento  2021/1253  (nuovo  par.  10  dell’art.  54  del  Regolamento
               2017/565) che sancisce la possibilità per l’investitore di modificare le proprie
               preferenze di sostenibilità (tipo e/o livello minimo di sostenibilità) al fine di
               adattarle  alle  caratteristiche  di  sostenibilità  dei  prodotti  disponibili.  Si
               stabilisce,  infatti,  che,  qualora  nessuno  strumento  (rientrante  tra  quelli
               astrattamente ammissibili) soddisfi le preferenze di sostenibilità del cliente o
               potenziale  cliente,  quest’ultimo  può  adeguare  le  informazioni  sulle  sue
               preferenze di sostenibilità in modo da rendere possibile la presentazione di
               ulteriori raccomandazioni di prodotti con ambizioni di sostenibilità differenti.
               In tal caso, per prevenire il rischio di vendita impropria e il  greenwashing, le
               imprese di investimento dovrebbero tenere traccia della decisione di adattare
               tali informazioni e della relativa spiegazione. Ed anche l’ESMA, consapevole
               dei pericoli per l’investitore insiti in tale previsione, introduce nel gruppo di
               linee  guida  inerenti  all’applicazione  della  suitability  rule,  disposizioni  di
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               chiarimento e di interpretazione della previsione in esame . Si precisa che,
               qualora l’intermediario intenda raccomandare un prodotto non conforme alle
               preferenze di sostenibilità del cliente, queste dovranno essere adeguate. Data
               la  libertà  di  scelta  dell’investitore  in  merito  stabilita  dal  Regolamento,



                  29  V. la Relazione alla proposta di Regolamento delegato del 21 aprile 2021, cit., 4.
                  30  Sui problemi che sotto il profilo della responsabilità dell’intermediario e dei rimedi attivabili
               dall’investitore pone l’ipotesi di compatibilità dello strumento al solo profilo finanziario del cliente
               v. CARRISI, La finanza sostenibile e la ricerca di nuovi parametri di adeguatezza, cit., 8 ss.
                  31  V. Orientamento 85 di supporto all’Orientamento generale 8.
                  32   Sul  regime  di  favore  per  la  distribuzione  di  strumenti  finanziari  sostenibili  derivante  da
               quest’ultima  previsione  v.,  da  ultimo,  PERRONE,  CARDANI,  Investment  Services  and  the  Risks  of
               Sustainable Finance, cit., 8 s. (https://www.orizzontideldirittocommerciale.it/atti-dellanno-2023).
                  33  V. Orientamenti 82, 83 e 84.

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