Page 87 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
Nell’individuare le pratiche ‘eco-sostenibili’ corrette, la nuova Direttiva
richiama i princìpi-guida relativi al rapporto tra imprese e diritti umani noti come
United Nation Guiding Principles (UNGPs), quale parte integrante della CSDDD,
evocando i tre punti cardine: a) il doveroso impegno degli Stati nella protezione
dei diritti umani; b) la responsabilità (anche) delle imprese per il loro rispetto; c)
la necessità di garantire l’accesso a strumenti di ricorso per coloro che risentono
di abusi connessi alle attività di quest’ultime; rispecchiandosi così le tre direttrici
lungo cui si articola la nuova Direttiva: 1) l’obbligatorietà; 2) il reporting; nonché
3) la comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità.
Anzitutto, si prevede la predisposizione di un’apposita politica di due diligence
accompagnata da un piano operativo di prevenzione per assicurare che il business
model e la strategia d’impresa prevedano obiettivi science-based compatibili con la
transizione verso un’economia sostenibile, coerente con la programmata
riduzione del riscaldamento globale. In questi termini, gli «usi» negoziali veicolati
dall’art. 1340 c.c. sembrano non soltanto acquisire una rinnovata dimensione
‘imperativa’ per via di eterointegrazione secondo la sequenza prestabilita dall’art.
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1374 c.c. , bensì anche ridefinirne la portata interpretativa, da un lato,
precludendo la (altrimenti ammessa) prova contraria circa la relativa operatività,
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d’altro lato, uniformando le possibili ‘ambiguità’ (non solo territoriali) , di cui è
segno l’art. 1368 c.c., ove l’evocata supply chain risulti dislocata.
Si impone, inoltre, alle imprese di supportare i soggetti ‘vittima’ delle
operazioni aziendali, ivi inclusi gli «attivisti» per i diritti umani e l’ambiente,
introducendo all’art. 14 CSDDD un meccanismo di reclamo e adoperandosi per
ridurre gli ostacoli al suo accesso. Proficua ‘cartina al tornasole’ di tali scelte
c.p.c. richiama espressamente l’eventuale condanna al “pagamento (…) delle cose dovute a ciascun
aderente”; salvo attribuire un (più ampio e contestuale) significato «deterrente» di “condanna (…)
alle restituzioni” all’art. 840-bis, c. 1, c.p.c.
42 Infatti, di là dal rischio di una compliance meramente formale, senza un effettivo impegno
sostanziale al raggiungimento degli obiettivi unionali in materia di sostenibilità e responsabilità
d’impresa, l’ambito della due diligence non è di agevole tracciamento, specie per quanto concerne le
relazioni con partner commerciali indirettamente coinvolti nei processi produttivi, con i quali
mancano dirette pattuizioni, con possibile integrazione in base al peculiare dispositivo ex artt. 18 e
19 CSDDD. P. VIRGADAMO, Diritto consuetudinario e rapporti di diritto civile nel sistema italo-europeo
delle fonti: una basilare ricostruzione del problema e alcune riflessioni interlocutorie, in M. BIANCA, J.R. DE
VERDA Y BEAMONTE (eds.), Estudios de Derecho Privado en homenaje al Profesor C.M. Bianca, in Act. Jur.
Iberoam., (No. Spec. 16-bis), Valencia, 2022, p. 517, ed ivi nt. 17.
43 Opportunamente discusse da G. SCIANCALEPORE, Autonomia negoziale e clausole d’uso, Napoli,
1998, p. 285 ss., al fine di scongiurare riassetti societari ‘strategici’ in quanto elusivi degli obblighi
normativi, ad es., tramite delocalizzazione delle attività produttive in Paesi con regolamentazioni
meno severe e/o costi di conformità più bassi (quando non a strumentalizzarne la portata per
cessare prematuramente rapporti commerciali in corso, senza alcuna concessione di un c.d.
«termine di grazia» onde adeguarsi: amplius V. PUTORTÌ, Inadempimento e risoluzione anticipata del
contratto, Milano, 2008, spec. p. 169 ss.), valevoli anche per le imprese di Paesi terzi con attività
rilevanti nell’Unione Europea ed incentivando il coordinamento tra le autorità di vigilanza
nazionali nelle loro pratiche di supervisione per garantire un’applicazione uniforme (v. artt. 23, 24
e 28 CSDDD).
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