Page 85 - IANUS Diritto e finanza - Rivista semestrale di studi giuridici - N. 29 - giugno 2024 - Il diritto alla sostenibilità: strumenti giuridici della transizione ecologica
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IANUS n. 29-2024 ISSN 1974-9805
7. La nuova Direttiva (CSDDD) sulla governance “sostenibile”
Sintonizzandosi sulla medesima lunghezza d’onda, in data 13 giugno 2024, il
Parlamentoo dell’Unione Europea ha adottato il testo finale della Direttiva
concernente il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Corporate
Sustainability Due Diligence Directive – per brevità, CSDDD) , che modifica la
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Direttiva (UE) 2019/1937. La Direttiva, presentata in prima bozza il 23 febbraio
2022 dalla Commissione, è la risposta unionale nel senso di una maggiore
accountability delle imprese al fine di limitare le c.d. esternalità ‘negative’,
comprendenti questioni relative ai diritti umani, al lavoro minorile,
all’inadeguatezza delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché agli
impatti ambientali quali le emissioni di gas a effetto serra, l’inquinamento, la
perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi. La nuova Direttiva si inserisce
nel cospicuo ‘pacchetto’ delle recenti normative euro-unitarie – e delle omologhe
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legislazioni nazionali di alcuni Stati membri – sulla «sostenibilità», in linea con
il Green Deal europeo nell’ambito degli obiettivi prioritari della c.d. ‘Agenda 2030’
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.
Attualmente, la materia è disciplinata dalla Direttiva 2004/35/CE sulla
responsabilità ambientale e la prevenzione e riparazione del relativo danno, che
ha istituito un quadro di riferimento per la responsabilità civile connessa agli
impatti ambientali negativi in base al noto principio «chi inquina paga» per le
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operazioni proprie delle imprese, senza tuttavia considerare le supply chains, di cui
si prende carico la nuova Direttiva.
Quest’ultima introduce il concetto di «dovere di diligenza aziendale» al fine di
integrare la sostenibilità nei modelli di governance societaria e produrre una
gestione responsabilizzata in tema di impatto socio-ambientale. Per due diligence
si intende un approccio basato sul rischio, per il quale alle imprese verrebbe
chiesto di porre in essere policy proporzionali commisurate alla probabilità ed alla
gravità di un potenziale impatto negativo sulla collettività e sull’ambiente,
identificando i fattori di rischio e le singole relazioni d’affari a rischio più elevato
ed adottando misure adeguate, onde prevenirne ovvero mitigarne gli effetti
negativi.
36 Dir. 2024/1760/UE, in GUUE, L del 5 luglio 2024, in vigore dal successivo 25 luglio Utile
inquadramento circa lo stato dell’arte, a cura di S. BRUNO, Il ruolo della s.p.a. per un’economia giusta e
sostenibile: la Proposta di Direttiva UE su “Corporate Sustainability Due Diligence”. Nasce la
stakeholder company? in Riv. dir. comp., 2022, p. 303 ss.
37 A partire dal 1° gennaio 2024 è stato ampliato l’ambito di applicazione del
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (noto anche come Act on Corporate Due Diligence in Supply Chains), di
matrice tedesca risalente al luglio 2021, con estensione a tutte le società, incluse le controllate
tedesche da società italiane, di una serie di ‘obblighi di diligenza’ (i.e., due diligence) in capo alle
aziende, al fine di garantire la tutela dei diritti umani e dell’ambiente nella relativa c.d. ‘catena di
approvvigionamento’.
38 Per una preziosa panoramica operativa, v. ora l’omonima Rel. spec. Corte conti UE, n. 12,
presentata il 19 maggio 2021, a termini dell’art. 287, § 4, cpv., TFUE.
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