Page 9 - Giovanni Stella - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: schemi uniformi e prassi del garantire
P. 9

IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               impeditive e limitative della libertà di concorrenza e che «le intese vietate sono nulle
               ad ogni effetto». Inciso quest’ultimo che, tra l’altro, ha fatto tanto discutere fra gli
               interpreti, perché secondo alcuni sarebbe un pleonasmo senza alcun riferimento
               ai contratti «a valle» ; secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite, invece, la
                                  15
               locuzione  per  cui  le  intese  sono  nulle  «ad  ogni  effetto»  avrebbe  un’elasticità  e
               ampiezza tale da comprendere nella nullità anche i contratti a valle in quanto,
               appunto, effetto delle intese a monte .
                                                 16
                  Va però precisato che queste tre clausole sono state dichiarate anticoncorrenziali
               non semplicemente per il fatto di essere applicate in modo uniforme (anche perché
               in tal caso tutte le clausole dello schema ABI avrebbero dovuto essere dichiarate
               anticoncorrenziali, o comunque almeno altre clausole che prevedono obblighi a
               carico  del  fideiussore).  Le  ragioni  sono  un  po’  più  sottili  e  trovano  la  loro
               spiegazione in profili attinenti sia alla disciplina antitrust sia al diritto civile. Ciò
               che non deve sorprendere, perché uno dei motivi della notevole complessità del
               tema oggetto di questo convegno è proprio che esso si pone singolarmente al
               confine  fra  diritto  antitrust  (quindi  diritto  amministrativo-industriale)  e  diritto
               civile, trattandosi di valutare da un lato la possibile nullità delle intese a monte fra
               imprese in violazione della legge n. 287/1990, ciò che riguarda il diritto antitrust,
               da altro lato la nullità a valle dei singoli contratti (fra un’impresa partecipante
               all’intesa e il consumatore) che riproducono le intese anticoncorrenziali a monte,
               ciò che riguarda anche il diritto civile, e non è facile seguire e conciliare le logiche
               del diritto antitrust e del diritto civile.
                  Ma, ci si chiedeva, perché lo schema ABI è stato dichiarato anticoncorrenziale
               solo in parte e non nel suo complesso dato il suo carattere uniforme? Innanzitutto,
               va tenuto presente che per il diritto antitrust non basta che un accordo fra imprese
               sia  genericamente  restrittivo  della  libertà  di  concorrenza  per  sancirne
               automaticamente  l’illiceità  sotto  il  profilo  della  violazione  di  tale  disciplina.  È
               sempre riconosciuto all’autorità amministrativa un certo margine di discrezionalità
               e flessibilità nello stabilire quali accordi limitativi della libertà di concorrenza vanno
               vietati. Si applica una sorta di regola di ragionevolezza (si parla infatti di rule of
                     17
               reason)  che consentirebbe all’autorità amministrativa di verificare caso per caso se
               la  violazione  della  libertà  concorrenza  derivante  da  una  certa  intesa,  sia
               effettivamente grave e ingiustificabile, e quindi l’Autorità può escludere l’illiceità


                  15  Cfr. Trib. Treviso, 26 luglio 2019, n. 1623.
                  16   Invero,  l’art.  2  l.  antitrust  secondo  cui  «le  intese  vietate  sono  nulle  ad  ogni  effetto»  ricalca
               sostanzialmente, pur con la variazione letterale, l’art. 101 Trattato sul Funzionamento dell’Unione
               Europea («le intese vietate sono nulle di pieno diritto»). Se si considera che le Sezioni Unite danno atto
               pacificamente che la normativa europea non avrebbe preso posizione sulla sorte dei contratti «a valle»
               (v. motivazione Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, § 2.14.1.), ne deriva una certa debolezza
               dell’affermazione delle medesime secondo cui la norma nazionale, nella sua formulazione relativa alla
               nullità delle intese «a ogni effetto», comprenderebbe la nullità dei contratti «a valle».
                  17   DI  VIA,  Alcune  riflessioni  sulla rule  of  reason ed  il concetto  di  consistenza  di  una restrizione  della
               concorrenza, in Dir. comm. int., 1996, 289 ss.

                                                    15
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13