Page 4 - Giovanni Stella - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: schemi uniformi e prassi del garantire
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GIOVANNI STELLA





               1.  Lo  schema  contrattuale  predisposto  dall’ABI  relativo  alla  fideiussione  a
                  garanzia di operazioni bancarie: il conflitto con la legge antitrust

                  Il titolo del mio intervento, «Schemi uniformi e prassi del garantire» (in relazione al
               problema delle fideiussioni omnibus e dell’intesa antitrust), nasce dalla considerazione
               che il tema generale del convegno, ossia le fideiussioni conformi a un modello ABI
               dichiarato in parte illecito dall’autorità antitrust, prende le mosse da uno schema
               contrattuale  predisposto  dall’ABI  nel  lontano  2002  e  relativo  alla  fideiussione  a
               garanzia di operazioni bancarie.
                  L’ABI, come noto, è un’associazione di imprese bancarie senza scopo di lucro,
               per statuto deputata alla tutela degli interessi delle banche associate, che sono poi
               pressoché  la  totalità  delle  banche  italiane .  Al  fine  di  perseguire  il  suo  fine
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               istituzionale, l’ABI in passato predisponeva schemi contrattuali standard che le
               banche potevano utilizzare nelle varie operazioni con la clientela.
                  Tali  schemi  contrattuali  –  qualificati  come  norme  bancarie  uniformi
               (cosiddette NUB) – soprattutto originariamente, regolavano gli interessi fra le
               parti  nelle  operazioni  bancarie  in  modo  fortemente  squilibrato  a  favore  delle
               banche, salvaguardando in via di priorità le esigenze imprenditoriali di ciascuna
               banca e, di riflesso del sistema creditizio nel suo complesso, venendosi così a
               creare una sorta una sorta di “ipertutela” di questo sistema creditizio .
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                  Si rammenta che gli schemi ABI, sia oggi (nella misura in cui vengano ancora
               utilizzati) sia all’epoca in cui è stato predisposto il modello del 2002 di cui discutiamo,
               costituiscono delle semplici tracce, senza un valore vincolante e obbligatorio per le
               banche aderenti, che sono assolutamente libere di decidere se valersi o meno dello
               schema e apportare tutte le modifiche ritenute opportune. Tra l’altro, facendo adesso
               una piccola incursione nel tema centrale del convegno, proprio la non vincolatività
               dello schema ABI per la singola banca potrebbe indurre a ritenere che un singolo
               contratto  fra  banca  e  fideiussore  che  riproduca  le  clausole  dello  schema  ABI  –
               dichiarate  illecite  dall’autorità  antitrust  nel  2005   –  non  dovrebbe,  per  ciò  solo,
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               automaticamente  considerarsi  frutto  di  un’intesa  anticoncorrenziale  e  quindi  nullo
               parzialmente .  Si  potrebbe  infatti  osservare  che,  anche  se  le  clausole  del  singolo
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               contratto siano identiche a quelle dello schema dichiarate illecite dall’autorità antitrust,


                  1  Banca d’Italia, Provvedimento n. 236/A del 8 novembre 2003-ABI: condizioni generali di
               contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie.
                  2  CAVALLI, voce Norme Bancarie Uniformi ed accordi interbancari, in Dig. comm., vol. X, Torino, 1994, 267.
                  3   All’epoca  in  qualità  di  Autorità  Garante  della  concorrenza  tra  istituti  creditizi.  V.  Banca
               d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 - “ABI - Condizioni generali di contratto per la
               Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”.
                  4  La nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducono le clausole dello schema ABI
               dichiarate illecite dall’Autorità Garante della concorrenza è l’esito a cui è pervenuta recentemente
               Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, pubblicata, tra l’altro, in Pactum (online), 24 febbraio
               2022, con nota di MOLINARO; in Nuova giur. civ. comm., 2022, 309, con nota di MAISANO. Sul punto
               rinvio anche a STELLA, La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza
               della Cassazione a Sezioni Unite, in Pactum, 2022, n. 3, 453 ss.

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