Page 7 - Giovanni Stella - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: schemi uniformi e prassi del garantire
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





                  Si tratta dell’art. 2 (cosiddetta clausola di reviviscenza della fideiussione ): se il
                                                                                   10
               debitore  principale  paga  il  suo  debito  l’obbligazione  si  estingue  e  con  essa  la
               fideiussione, ma se poi il pagamento del debitore principale viene dichiarato inefficace,
               ad esempio in seguito a revocatoria fallimentare, la fideiussione rinasce, torna ad essere
               operativa per garantire alla banca la restituzione delle somme ancora dovute.
                  Viene in considerazione, poi, la clausola con maggiore applicazione pratica, l’art.
               6 (cosiddetta clausola di deroga all’art. 1957 c.c. ) che modifica a favore della banca
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               il principio normativo secondo cui dal momento della scadenza dell’obbligazione
               principale il creditore deve agire giudizialmente entro 6 mesi contro il debitore o il
               fideiussore  altrimenti  il  fideiussore  è  liberato  (per  scadenza  dell’obbligazione  si
               intende, ad esempio, il momento della comunicazione di revoca dell’apertura di
               credito  o  della  chiusura  del  conto  corrente).  Con  questa  clausola  si  afferma  in
               sostanza che la banca è esonerata dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.
                  Infine altra disposizione contrattuale dichiarata illecita è l’art. 8 (cosiddetta
               clausola di sopravvivenza) che forse è quella di più difficile interpretazione, anche
               se  di  scarsa  applicazione  pratica:  «qualora  le  obbligazioni  garantite  siano
               dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di
               restituire le somme allo stesso erogate». La clausola trova la sua giustificazione
               nel fatto che di solito nei casi di finanziamento, contestualmente alla stipula del
               contratto,  il  capitale  viene  immediatamente  erogato  e  quindi  se  poi,  per  un
               qualche motivo, viene dichiarato nullo il contratto di finanziamento, il debitore
               deve restituire la somma ricevuta in esecuzione del contratto nullo: la fideiussione
               garantisce  allora  al  creditore  tale  restituzione  (si  tratta  di  ipotesi  non  molto
               frequente  perché  si  applica  nei  casi  in  cui  venga  dichiarato  nullo  il  contratto
               principale di erogazione del capitale).
                  Esorbitando  per  un  momento  dal  tenore  introduttivo  del  mio  intervento  e
               proiettandomi  nel  problema  cruciale  del  tipo  di  nullità  di  queste  tre  clausole
               conformi a quelle dichiarate illecite dall’Autorità antitrust, a mio avviso esse sono
               palesemente accessorie, collaterali e secondarie nel contesto della struttura della
               fideiussione omnibus; non sono cioè delle clausole essenziali, senza le quali la
               garanzia omnibus perderebbe la sua utilità e funzione di protezione del credito.
               Non  trattandosi  di  clausole  essenziali,  la  nullità  conseguente  all’anti-
               concorrenzialità  rimane  parziale  ai  sensi  dell’art.  1424  c.c.  e  non  si  estende
               all’intero contratto (ovviamente il riferimento è al singolo contratto «a valle» che
               riproduce lo schema ABI) . A conferma che non si tratti di clausole essenziali
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                  10  «Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
               incassate in pagamento di obbligazioni pagate dal debitore e che dovessero essere restituite a seguito
               di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo».
                  11  «I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni
               suo  credito  verso  il  debitore,  senza  che  essa  sia  tenuta  ad  escutere  il  debitore  o  il  fideiussore
               medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art.
               1957 c.c., che si intende derogato».
                  12  Come enunciato da Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.

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