Page 6 - Giovanni Stella - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: schemi uniformi e prassi del garantire
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GIOVANNI STELLA
La seconda caratteristica dello schema ABI – che è quella che ci interessa di
più ai fini delle considerazioni nel presente scritto – è che tale modello standard
sulla fideiussione, sebbene come detto non vincolante, è stato di fatto adottato
dalla maggior parte delle banche nei loro rapporti coi clienti e quindi è diventato
un modello cosiddetto uniforme, ossia applicato in modo generalizzato e diffuso
da quasi tutte le banche nei singoli contratti con i fideiussori.
Lo schema contrattuale applicato dal 2002-2003 con un contenuto identico in
tutti i singoli contratti fra banche e fideiussori è venuto ben presto a porre un
problema di possibile conflitto con la legge antitrust a tutela della libertà di
concorrenza. Infatti, tendenzialmente le condizioni contrattuali adottate in modo
uniforme in tutti i singoli rapporti limitano la libertà contrattuale delle parti,
innanzitutto, nel nostro caso, la libertà del fideiussore di pattuire condizioni
diverse; ma a ben vedere tramite lo schema ABI viene autolimitata anche
l’autonomia negoziale delle stesse banche nella disciplina delle operazioni con la
clientela. In sostanza, dettando regole in materia di fideiussione omnibus applicate
in modo uniforme, l’ABI è venuta a sostituirsi all’autonomia contrattuale delle
parti, impedendo quell’efficace forma di concorrenza che è proprio la
differenziazione dell’offerta del servizio da parte delle singole banche.
Per questi motivi nel 2005 la Banca d’Italia, all’epoca in qualità di Autorità
Garante della concorrenza tra banche, aveva stabilito che alcune clausole di quello
schema ABI (artt. 2, 6 e 8), in quanto applicate in modo uniforme, costituivano
un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata, ai sensi dell’art. 2, della l. antitrust n.
287/1990 e ha quindi dichiarato illecite tali clausole perché anticoncorrenziali.
2. Le clausole dello schema ABI dichiarate illecite perché anticoncorrenziali e
le ragioni della dichiarazione di illiceità
Premetto che lo schema ABI sulla fideiussione omnibus si compone di tredici
articoli, che disciplinano l’oggetto della garanzia omnibus che ho sopra sinteticamente
indicato, con la previsione dell’inserimento di un tetto massimo garantito (art. 1); poi
la maggior parte degli articoli sono incentrati sugli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3,
4, 6, 7, 8 e 10), e in minor misura gli sugli obblighi e sulle facoltà della banca (artt. 5,
9
9, 11 e 12) . Le clausole dichiarate illecite dall’autorità antitrust sono solo tre delle
tredici clausole che complessivamente formano il contratto.
associazione imprenditoriale di categoria ha mai predisposto con tale sistematicità e organicità dei
modelli di contratto standardizzati.
Per un’indagine approfondita sulla predisposizione di norme bancarie uniformi da parte
dell’ABI in materia di garanzie personali v. RENNA, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, in
Riv. dir. civ., 2021, pp. 576 ss.
9 L’art. 13, non rilevante in questa sede, individua le clausole ritenute non applicabili alla
fideiussione prestata da un soggetto che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis,
c. 2, c.c. a favore di un soggetto che presenti la medesima qualità.
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