Page 8 - Giovanni Stella - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: schemi uniformi e prassi del garantire
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GIOVANNI STELLA





               depone  il  fatto  che  tali  clausole  costituiscono  delle  deroghe  alla  disciplina
               codicistica, e quindi in loro assenza si applicherebbe il regime normativo legale:
               ad esempio, in assenza della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. si applicherebbe
               questa norma, così come si applicherebbe l’art. 1939 c.c. ipotizzando la nullità
               della clausola di sopravvivenza. In tema di fideiussioni omnibus, una clausola
               essenziale sarebbe ad esempio, quella relativa alla fissazione di un tetto massimo
               garantito ex art. 1938 c.c., perché in tal caso la clausola riguarda l’oggetto del
               contratto e quindi un elemento essenziale; oppure altra clausola essenziale, come
               vedremo, è la clausola di pagamento a prima richiesta.
                  Consideriamo  adesso  le  ragioni  per  cui  l’Autorità  Garante  ha  considerato
               restrittive della libertà di concorrenza queste tre clausole dello schema ABI e non
               altre clausole dello stesso schema.
                  Va premesso che lo schema uniforme ABI sulla fideiussione rientra, in linea di
               principio, come tipologia di atto, nell’ambito di applicazione del divieto delle
               intese  anti  concorrenziali  di  cui  all’art.  2  della  legge  antitrust  a  tutela  della
               concorrenza e del mercato. L’art. 2 stabilisce infatti che sono vietate e quindi nulle
               ad ogni effetto le intese fra imprese che impediscono o restringono la libertà di
               concorrenza, non solo tramite la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita, ma
               anche tramite la fissazione di altre condizioni contrattuali. Nel nostro caso lo
               schema ABI è proprio un’intesa fra imprese bancarie (nel linguaggio del diritto
               antitrust  si  direbbe  un’intesa  orizzontale  ossia  un  accordo  fra  imprese  che  si
               trovano al medesimo livello della catena di distribuzione di servizi) e le clausole
               in  questione,  in  quanto  fissano  condizioni  contrattuali  applicate  in  modo
               uniforme,  possono  appunto  limitare  la  libertà  di  concorrenza.  Infatti  la
               concorrenza  fra  imprenditori  si  articola  sia  sulle  condizioni  economiche,  ma
               anche sulle condizioni puramente contrattuali del negozio: tra i diversi fattori che
               incidono sulla possibilità di scelta del cliente vi sono, oltre il prezzo, le modalità
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               negoziali con cui il servizio viene offerto .
                  La qualificazione dello schema ABI come intesa fra imprese ha importanti
               effetti  sul  piano  del  profilo  soggettivo  dell’illecito  antitrust,  perché  tale  illecito
               viene  imputato  all’ABI  e  quest’ultima  viene  chiamata  a  risponderne  anziché
               (anche) le banche associate; inoltre è l’ABI la destinataria delle decisioni della
               Autorità  Garante  che  non  sono  direttamente  vincolanti  nei  confronti  delle
               aziende di credito ad essa associate . Ciò rileva per spiegare perché, a un certo
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               punto, nonostante l’Autorità antitrust avesse dichiarato anticoncorrenziali alcune
               clausole dello schema ABI, le singole banche abbiano continuato ad applicare
               queste clausole nei loro contratti coi fideiussori.
                  Quindi nessun dubbio sul fatto che lo schema ABI uniforme sulla fideiussione
               omnibus come tipologia di atto rientri tendenzialmente nell’ambito dell’art. 2 l. n.
               287/1990 che prevede che le intese di questa natura possono essere vietate se


                  13  Banca d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, cit., § 55.
                  14  L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, cit., p. 55.

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