Page 13 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               partecipanti),  ma  lasciasse  sopravvivere  intatti  tutti  gli  effetti  che  l'intesa  ha
               prodotto  sul  mercato,  in  termini  di  contratti  stipulati  «a  valle»,  sarebbe  poco
               coerente con gli obiettivi di difesa e promozione del mercato concorrenziale, che
               sono propri del diritto antitrust. Tale diritto tutela, per vero, l’interesse generale
               all'esistenza  di mercati  efficienti  e  non  contaminati  dal  gioco  degli  accordi di
               cartello, il quale rappresenta un interesse primario, di natura pubblicistica, che va
               oltre  la  tutela  del  singolo.  L'unica  tutela  che  sembra  soddisfare  le  esigenze
               protezionistiche  generali,  cui  è  ispirata  la  legge  antitrust  –  si  afferma  in  tale
               prospettiva – è la «distruzione dell'arma del delitto». Di conseguenza, il rimedio
               della nullità totale è parso l'antidoto più consono a contrastare sia gli accordi di
               cartello, conclusi a monte, sia i negozi attuativi di quegli accordi, stipulate a valle.
               Del resto – si osserva – «a suggerire il rimedio della nullità totale, e soprattutto ad
               indicare il rango costituzionale dei principi da tutelare (fra tutti, il principio del
               libero e sano andamento del mercato) è la stessa disciplina antitrust che, all'art. 1,
               n. 1, L. n. 287/1990, fissa nell'art. 41 Cost. la finalità stessa della disciplina. In
               quest'ottica la legge antitrust sanziona, senza riserve (al successivo art. 2, n. 2, L.
               n. 287/1990) le pratiche commerciali scorrette, censurando sia le pratiche che
               abbiano "per oggetto", sia quelle che abbiano "per effetto" l'alterazione del gioco
               della concorrenza. È evidente, in quella locuzione ("per effetto"), il riferimento
               alle intese stipulate "a valle" degli accordi di cartello [ …. ]» .
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                  Non si è mancato, infine, di rimarcare che siffatta soluzione, peraltro, tutelerebbe
               il  fideiussore-consumatore-contraente  debole  ancor  di  più  rispetto  agli  strumenti
               predisposti dal codice di consumo. Ciò in quanto «la disciplina antitrust finisce per
               proteggerlo  in  un'ottica  più  ampia,  rispetto  alla  tutela  offerta  dalla  nullità  di
               protezione. Insomma, la nullità totale della fideiussione stipulata "a valle" sembra
               una soluzione conforme alla ratio legis: quella singola fideiussione è infatti l'ultimo
               anello  della  catena  negoziale  iniziata  con  l'intesa  anticoncorrenziale  conclusa  "a
               monte", è forse l'anello più importante, perché rende concreto, e non più ipotetico, il
               rischio di attentato alla libertà di iniziativa economica. Del resto la legge antitrust è
               posta a tutela non solo dei consumatori, ma anche degli imprenditori e comunque di
               chiunque operi sul mercato ed abbia interesse al suo corretto andamento. Essa tutela,
               cioè, l'interesse a poter operare una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, il che,
               a ben vedere, non dovrebbe essere prerogativa del solo consumatore, ma di chiunque
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               si affacci al mercato operando al suo interno» .


               7. Segue. La tesi della nullità parziale

                  Un diverso orientamento dottrinale ritiene, per contro, che nel caso in esame
               si versi in un’ipotesi di nullità parziale, ossia di una nullità limitata alle singole


                  12  MASSARELLI, La nullità delle fideiussioni omnibus conformi ai modelli ABI per contrarietà ai valori
               costituzionali, in Contr., 2021, 175 ss.
                  13  MASSARELLI, op. loc. cit.

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