Page 9 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               fonti di obbligazioni, non è sufficiente a sottrarlo alla qualifica di "intesa", la cui
                                                                               1
               illiceità deriva – anzitutto – dall'oggetto o dall'effetto anticoncorrenziale .
                  Una successiva decisione in materia ha affrontato lo specifico tema delle tutele
               azionabili dal privato, cliente della banca, che abbia stipulato un contratto di
               fideiussione che riproduca, in tutto o in parte, il contenuto di un’intesa conclusa
               in  violazione  della  succitata  normativa  antitrust,  escludendo  in  radice  la
               legittimazione del consumatore finale a proporre una qualsiasi forma di azione,
                                                                                2
               spettando tale legittimazione solo alle imprese danneggiate dall’intesa .
                  Una terza pronuncia, pur estendendo la legittimazione a far valere la nullità
               dell’intesa anche ai privati, non imprenditori, che abbiano stipulato contratti a
               valle, ha, tuttavia, ristretto la tutela alla proponibilità della sola azione risarcitoria,
               escludendo in radice la tutela reale .
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                  La svolta decisiva è segnata in materia – in termini di maggiore tutela dei privati
               – da una sentenza delle Sezioni Unite, secondo la quale la l. antitrust n. 287 del 1990
               detta norme – segnatamente l’art. 2 – a tutela della libertà di concorrenza aventi come
               destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero
               chiunque abbia un interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo
               carattere  competitivo,  al  punto  da  poter  allegare  uno  specifico  pregiudizio
               conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa
               vietata. Al riguardo va tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva
               della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal
               mercato,  vede  eluso  il  proprio  diritto  ad  una  scelta  effettiva  tra  prodotti  in
               concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto «a valle» costituisce lo sbocco
               dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
                  Ne  discende  che,  siccome  la  violazione  di  interessi  riconosciuti  rilevanti
               dall'ordinamento giuridico integra, almeno potenzialmente, il danno ingiusto ex art.
               2043 c.c., il consumatore finale, che subisce danno da una contrattazione che non
               ammette  alternative  per  l'effetto  di  una  collusione  «a  monte»,  ha  a  propria
               disposizione,  ancorché  non  sia  partecipe  di  un  rapporto  di  concorrenza  con  gli
               imprenditori autori della collusione, l'azione di accertamento della «nullità dell'intesa»
               e di »risarcimento del danno» di cui all'art. 33 della l. n. 287 del 1990, azione la cui
               cognizione  è  rimessa  da  quest'ultima  norma  –  nel  testo  vigente  al  tempo  della
               pronuncia – alla competenza esclusiva, in unico grado di merito, della corte d'appello.
               Va rilevato, al riguardo, che le Sezioni Unite – pur non affrontandola ex professo –
               hanno,  tuttavia,  operato  un  importante  riferimento,  in  motivazione,  alla
               problematica concernente il contratto stipulato a valle dell’intesa vietata. Ed invero,
               la decisione in esame ha affermato che «il consumatore, che è l'acquirente finale del
               prodotto offerto al mercato, chiude la filiera che inizia con la produzione del bene.
               Pertanto la funzione illecita di una intesa si realizza per l'appunto con la sostituzione


                  1  Cass., sez. I, 1° febbraio 1999, n. 827.
                  2  Cass., sez. I, 9 dicembre 2002, n. 17475.
                  3  Cass., sez. III, 11 giugno 2003, n. 9384.

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