Page 12 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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ANTONIO VALITUTTI
funzione illecita, siccome contrario alle norme imperative sulle intese anticoncorrenziali,
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ovvero dovrebbe essere – quanto meno – considerato come stipulato in frode alla legge .
Secondo una terza impostazione si tratterebbe, invece, di illiceità dell’oggetto,
ravvisato quest’ultimo nel «prezzo» – comprensivo di tutte le condizioni
contrattuali che concorrono a formarlo –con la conseguenza che, nei limiti in cui
il contratto «a valle» assorbe, nella sua interezza ovvero all’interno di singole
clausole, le statuizioni della concertazione «a monte», l’oggetto si rivelerebbe
funzionale al perseguimento del risultato (vietato) cui l’intesa è diretta, con
conseguente nullità del negozio fideiussorio ex artt. 1418, c. 2 e 1346 c.c.. In altri
termini, «l'oggetto che nasce illecito nel primo contratto che dà corso alle intese,
tale rimane lungo l'intera catena negoziale, comunque fino a quando i contratti a
valle, di qualunque grado, subiscano gli effetti delle intese vietate: una volta
affetto da illiceità, così esso perviene fino all'ultimo anello della catena» .
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Altri autori ancora – sempre nell’ambito della tesi della nullità assoluta –
ritengono che la nullità in questione sarebbe non testuale, ma virtuale, derivando
dalla violazione diretta delle norme imperative anticoncorrenziali. Si afferma, al
riguardo, che le previsioni degli artt. 1941, 1939 e 1957 c.c. sarebbero
singolarmente derogabili, nondimeno la loro deroga cumulativa – in quanto si
tradurrebbe in un effetto distorsivo della competizione di mercato – verrebbe a
collidere con la norma imperativa di cui all’art. 2, c. 2, lett. a), dando luogo
all’integrale nullità del contratto .
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Tutte le tesi innanzi esposte hanno, quale comune denominatore, la
considerazione per cui, a fronte della violazione – sia essa derivata o diretta –
della normativa antitrust, l’unica reazione possibile, da parte dell’ordinamento,
consisterebbe nella radicale – ed integrale – nullità della fideiussione, non avendo
altrimenti senso affermare la nullità dell'intesa e, al contempo, la validità dei
contratti stipulati in sua esecuzione . Si osserva, in altri termini, che ogni
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soluzione che si limitasse ad eliminare, con la comminatoria di nullità, il solo
vincolo giuridico nascente dall'intesa illecita (sanzionando, altresì, i colpevoli
8 Il contratto «a valle» rappresenterebbe, cioè, lo strumento atto a consentire alle singole imprese
di eludere il divieto fissato dall’art. 2 della l. n. 287 del 1990. In tal senso SCALISI, Nullità e inefficacia,
nel sistema europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2001, 492. Più radicale la tesi proposta da UBERTAZZI,
Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, in Dir. banca merc. fin., 1997, I, 428 ss., che
considera i singoli contratti «a valle» all'interno dell'intesa.
9 CASTRONOVO, Antitrust e abuso di responsabilità civile, in Danno e resp., 2004, 469 ss.; Id.,
Responsabilità civile antitrust: balocchi e profumi, ivi, 1165 ss.
10 GENTILI, La nullità dei “contratti a valle” come pratica concordata anticoncorrenziale (Il caso delle
fideiussioni ABI), in Giust. civ., 2019, 675 ss.
11 STELLA, Fideiussioni predisposte su modello uniforme ABI dichiarato parzialmente nullo dall'autorità garante
della concorrenza: quali rimedi a favore del fideiussore?, in Contr., 2020, 385 ss., il quale osserva che «la sanzione
della nullità dell'intesa sarebbe priva di effettività e risulterebbe inutile qualora non potesse estendersi
anche ai singoli contratti che costituiscono sostanziale esecuzione dell'intesa "a monte" dichiarata illecita.
Sarebbe, in sostanza, un paradosso ritenere che la l. n. 287/1990 abbia voluto eliminare, con la previsione
di nullità, l'intesa a monte anticoncorrenziale e contestualmente lasciare integri quei contratti che diano
esecuzione all'intesa, dando vita a un reale mercato anticoncorrenziale».
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