Page 4 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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ANTONIO VALITUTTI
1. La vicenda processuale
La società Albatel stipulava con Intesa Sanpaolo s.p.a., in data 22 aprile 2004,
un contratto di conto corrente e successivamente, in data 13 giugno 2006, un
contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo, per l’importo complessivo di
Euro 75.000,00. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due
distinte fideiussioni, fino a concorrenza della somma di Euro 166.000,00, che
venivano sottoscritte da Giacinto Bosco, socio della Albatel, rispettivamente in
data 10 maggio 2004 e 13 giugno 2006. Con diverse, successive, raccomandata,
l’ultima delle quali in data 24 febbraio 2010, l’istituto di credito comunicava,
peraltro, alla debitrice principale la risoluzione dei contratti, chiedendo la
restituzione del relativo scoperto.
Il Tribunale di Torino, su ricorso della banca, in data 8 agosto 2011, emetteva decreto
ingiuntivo, con il quale chiedeva la condanna del Bosco al pagamento – in relazione alle
due fideiussioni – delle somme di Euro 56.795,37 e di Euro 50.385,34. Nei confronti del
provvedimento monitorio l’intimato proponeva rituale opposizione, a norma dell’art.
645 cod. proc. civ., ma il giudizio veniva sospeso – su istanza dell’opponente – ai sensi
dell’art. 295 cod. proc. civ., avendo il medesimo instaurato, nelle more del procedimento
di opposizione, altro procedimento dinanzi alla Corte d’appello di Roma.
Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2011, Giacinto Bosco aveva,
invero, evocato dinanzi alla Corte d’appello di Roma in unico grado, ai sensi dell’art.
33 della l. 10 ottobre 1990, n. 287 (nel testo applicabile ratione temporis), Intesa
Sanpaolo s.p.a., chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione dell’art. 2,
c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, i contratti di fideiussione del 22 aprile 2004 e del
13 giugno 2006, e per l’effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal Bosco all’istituto
di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni
subiti, nonché alla cancellazione del nominativo dell’attore dalla Centrale Rischi
della Banca d’Italia. In via subordinata, il Bosco chiedeva dichiararsi la nullità, per
violazione dell’art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute
negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione, e dichiararsi che nulla era
dovuto dal medesimo alla banca, per i debiti di Alcatel, a causa dell’intervenuta
decadenza dell’istituto di credito, ai sensi dell’art. 1957 c.c. Osservava, invero, l’attore
che la banca convenuta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale
aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 8 agosto 2011,
ossia ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla norma succitata dall’ultima
raccomandata, emessa in data 24 febbraio 2010, con la quale i rapporti in corso con
la debitrice principale erano stati risolti.
Costituitasi la banca, con sentenza n. 3746/2016 dell’11 giugno 2016, la Corte
d’appello di Roma così provvedeva: a) dichiarava la nullità, per violazione
dell’art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute negli
articoli nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui è causa; b) condannava
Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa Sanpaolo s.p.a., al
pagamento in favore di Giacinto Bosco, a titolo di risarcimento del danno non
patrimoniale, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla
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