Page 7 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               controlli  opportuni  perché  l’attività  economica  pubblica  e  privata  possa  essere
               indirizzata  e  coordinata  a  fini  sociali».  In  forza  della  previsione  costituzionale,
               pertanto, la «concorrenza» tra imprese si connota come una situazione di mercato
               che  postula  una  grande  libertà  di  accesso  all’attività  economica  da  parte  degli
               imprenditori,  ma  altresì  una  altrettanto  ampia  possibilità  di  libera  scelta  per  gli
               acquirenti e, in generale, la possibilità per ciascuno di cogliere le migliori opportunità
               disponibili sul mercato, o proporre nuove opportunità, senza imposizioni da parte
               dello Stato o vincoli predeterminati da coalizioni d’imprese. Di qui l’introduzione, in
               pressoché tutti i Paesi occidentali, della disciplina antitrust, che regola i rapporti tra
               imprenditori e consente un corretto svolgimento dei rapporti concorrenziali.
                  Al bilanciamento tra le giustapposte esigenze di garanzia della libera esplicazione
               della iniziativa economica privata e della tutela dei consumatori – quali soggetti del
               mercato al pari degli imprenditori – ha provveduto, quindi, in Italia, la l. antitrust n.
               287 del 10 ottobre 1990, il cui art. 2 considera – come si è visto – vietate le intese tra
               imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare – in
               qualsiasi forma e in maniera sostanziale – il gioco della concorrenza all’interno del
               mercato nazionale o in una sua parte rilevante. La medesima norma – come dianzi
               detto – al c. 3 stabilisce che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
                  L'art. 1418 c.c. (rubricato «cause di nullità del contratto») prevede – sul piano
               generale – che «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo
               che la legge disponga diversamente (c. 1)». «Producono nullità del contratto la
               mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [art.
               1343  c.c.],  la  illiceità  dei  motivi  nel  caso  indicato  dall'articolo  1345  c.c.  e  la
               mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 (c. 2)». «Il contratto
               è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (c. 3)».
                  L'art. 1419 c.c. (rubricato «nullità parziale») afferma, inoltre, che «La nullità parziale
               di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se
               risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto
               che è colpita dalla nullità (c. 1)». «La nullità di singole clausole non importa la nullità del
               contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative (c. 2)».
                  Sul  piano  della  normativa  europea,  viene,  poi,  in  considerazione  l’art.  101  del
               Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e,
               ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) che – in applicazione dell’art. 3, secondo cui
               «L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: […] b) definizione delle regole
               di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; […]» – dispone: «1.
               Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le
               decisioni  di  associazioni  di  imprese  e  tutte  le  pratiche  concordate  che  possano
               pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di
               impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno
               ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi
               d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; […]. 2. «Gli accordi o
               decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto».




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