Page 5 - Antonio Valitutti - La nullità della fideiussione a valle di intese violative della normativa antitrust. La decisione delle Sezioni Unite
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
pubblicazione della sentenza al soddisfo; c) ordinava la cancellazione della
segnalazione del nominativo del Bosco alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Avverso tale pronuncia Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Intesa
Sanpaolo s.p.a., proponeva ricorso per cassazione, al quale l’intimato Giacinto
Bosco resisteva con controricorso e con memoria.
Con ordinanza interlocutoria n. 11486/2021, la Prima Sezione civile di questa
Corte, investita del ricorso, rilevava che sulla questione relativa alla tutela
riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in
caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per
violazione dell’art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, si ravvisa una pluralità di
opinioni in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi – in sostanza – delineate tre
soluzioni: a) nullità totale del contratto a valle; b) nullità parziale di tale contratto,
ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell’intesa nulla a
monte; c) tutela risarcitoria. La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia –
ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto, rivestendo un particolare
valore nomofilattico, rappresenti una questione di massima di peculiare
importanza, anche in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie –
alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell’art. 374 c.p.c.
2. La legge antitrust e l’intervento della Banca d’Italia
A norma dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990: «1. Sono considerati intese gli
accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se
adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi,
associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale
o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare
direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali; […]. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».
Nell’ottobre del 2002, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ebbe a predisporre
uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che
– prima della diffusione tra gli istituti di credito – fu comunicato alla Banca d’Italia,
all’epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito, la quale, nel
novembre 2003, avviò un’istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello
schema contrattuale di «fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie»,
predisposto dall’ABI, con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della
concorrenza. A tal fine, la Banca d’Italia interpellò – in via consultiva – l’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato, la quale – nel parere n. 14251 – ebbe ad
evidenziare come la disciplina della «fideiussione omnibus», di cui allo schema
predisposto dall’ABI, presentava clausole idonee a restringere la concorrenza, poiché
suscettibili – in linea generale – «di determinare un aggravio economico indiretto, in
termini di minore facilità di accesso al credito», nonché, nei casi di fideiussioni a
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