Page 12 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIOVANNI STELLA
1. Lo schema contrattuale predisposto dall’ABI relativo alla fideiussione a
garanzia di operazioni bancarie: il conflitto con la legge antitrust
Il titolo del mio intervento, «Schemi uniformi e prassi del garantire» (in relazione al
problema delle fideiussioni omnibus e dell’intesa antitrust), nasce dalla considerazione
che il tema generale del convegno, ossia le fideiussioni conformi a un modello ABI
dichiarato in parte illecito dall’autorità antitrust, prende le mosse da uno schema
contrattuale predisposto dall’ABI nel lontano 2002 e relativo alla fideiussione a
garanzia di operazioni bancarie.
L’ABI, come noto, è un’associazione di imprese bancarie senza scopo di lucro,
per statuto deputata alla tutela degli interessi delle banche associate, che sono poi
pressoché la totalità delle banche italiane . Al fine di perseguire il suo fine
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istituzionale, l’ABI in passato predisponeva schemi contrattuali standard che le
banche potevano utilizzare nelle varie operazioni con la clientela.
Tali schemi contrattuali – qualificati come norme bancarie uniformi
(cosiddette NUB) – soprattutto originariamente, regolavano gli interessi fra le
parti nelle operazioni bancarie in modo fortemente squilibrato a favore delle
banche, salvaguardando in via di priorità le esigenze imprenditoriali di ciascuna
banca e, di riflesso del sistema creditizio nel suo complesso, venendosi così a
creare una sorta una sorta di “ipertutela” di questo sistema creditizio .
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Si rammenta che gli schemi ABI, sia oggi (nella misura in cui vengano ancora
utilizzati) sia all’epoca in cui è stato predisposto il modello del 2002 di cui discutiamo,
costituiscono delle semplici tracce, senza un valore vincolante e obbligatorio per le
banche aderenti, che sono assolutamente libere di decidere se valersi o meno dello
schema e apportare tutte le modifiche ritenute opportune. Tra l’altro, facendo adesso
una piccola incursione nel tema centrale del convegno, proprio la non vincolatività
dello schema ABI per la singola banca potrebbe indurre a ritenere che un singolo
contratto fra banca e fideiussore che riproduca le clausole dello schema ABI –
dichiarate illecite dall’autorità antitrust nel 2005 – non dovrebbe, per ciò solo,
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automaticamente considerarsi frutto di un’intesa anticoncorrenziale e quindi nullo
parzialmente . Si potrebbe infatti osservare che, anche se le clausole del singolo
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contratto siano identiche a quelle dello schema dichiarate illecite dall’autorità antitrust,
1 Banca d’Italia, Provvedimento n. 236/A del 8 novembre 2003-ABI: condizioni generali di
contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie.
2 CAVALLI, voce Norme Bancarie Uniformi ed accordi interbancari, in Dig. comm., vol. X, Torino, 1994, 267.
3 All’epoca in qualità di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi. V. Banca
d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 - “ABI - Condizioni generali di contratto per la
Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”.
4 La nullità parziale dei contratti di fideiussione che riproducono le clausole dello schema ABI
dichiarate illecite dall’Autorità Garante della concorrenza è l’esito a cui è pervenuta recentemente
Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, pubblicata, tra l’altro, in Pactum (online), 24 febbraio
2022, con nota di MOLINARO; in Nuova giur. civ. comm., 2022, 309, con nota di MAISANO. Sul punto
rinvio anche a STELLA, La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della sentenza
della Cassazione a Sezioni Unite, in Pactum, 2022, n. 3, 453 ss.
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