Page 15 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
Si tratta dell’art. 2 (cosiddetta clausola di reviviscenza della fideiussione ): se il
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debitore principale paga il suo debito l’obbligazione si estingue e con essa la
fideiussione, ma se poi il pagamento del debitore principale viene dichiarato inefficace,
ad esempio in seguito a revocatoria fallimentare, la fideiussione rinasce, torna ad essere
operativa per garantire alla banca la restituzione delle somme ancora dovute.
Viene in considerazione, poi, la clausola con maggiore applicazione pratica, l’art.
6 (cosiddetta clausola di deroga all’art. 1957 c.c. ) che modifica a favore della banca
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il principio normativo secondo cui dal momento della scadenza dell’obbligazione
principale il creditore deve agire giudizialmente entro 6 mesi contro il debitore o il
fideiussore altrimenti il fideiussore è liberato (per scadenza dell’obbligazione si
intende, ad esempio, il momento della comunicazione di revoca dell’apertura di
credito o della chiusura del conto corrente). Con questa clausola si afferma in
sostanza che la banca è esonerata dal rispetto dei termini previsti dall’art. 1957 c.c.
Infine altra disposizione contrattuale dichiarata illecita è l’art. 8 (cosiddetta
clausola di sopravvivenza) che forse è quella di più difficile interpretazione, anche
se di scarsa applicazione pratica: «qualora le obbligazioni garantite siano
dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di
restituire le somme allo stesso erogate». La clausola trova la sua giustificazione
nel fatto che di solito nei casi di finanziamento, contestualmente alla stipula del
contratto, il capitale viene immediatamente erogato e quindi se poi, per un
qualche motivo, viene dichiarato nullo il contratto di finanziamento, il debitore
deve restituire la somma ricevuta in esecuzione del contratto nullo: la fideiussione
garantisce allora al creditore tale restituzione (si tratta di ipotesi non molto
frequente perché si applica nei casi in cui venga dichiarato nullo il contratto
principale di erogazione del capitale).
Esorbitando per un momento dal tenore introduttivo del mio intervento e
proiettandomi nel problema cruciale del tipo di nullità di queste tre clausole
conformi a quelle dichiarate illecite dall’Autorità antitrust, a mio avviso esse sono
palesemente accessorie, collaterali e secondarie nel contesto della struttura della
fideiussione omnibus; non sono cioè delle clausole essenziali, senza le quali la
garanzia omnibus perderebbe la sua utilità e funzione di protezione del credito.
Non trattandosi di clausole essenziali, la nullità conseguente all’anti-
concorrenzialità rimane parziale ai sensi dell’art. 1424 c.c. e non si estende
all’intero contratto (ovviamente il riferimento è al singolo contratto «a valle» che
riproduce lo schema ABI) . A conferma che non si tratti di clausole essenziali
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10 «Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state
incassate in pagamento di obbligazioni pagate dal debitore e che dovessero essere restituite a seguito
di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo».
11 «I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni
suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art.
1957 c.c., che si intende derogato».
12 Come enunciato da Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit.
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