Page 13 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022                       ISSN 1974-9805





               la loro concreta utilizzazione è pur sempre frutto di una scelta autonoma, non imposta,
               della singola banca (che, appunto, non è affatto obbligata ad applicare lo schema ABI)
               e questo sarebbe sufficiente per escludere che le clausole inserite nei singoli contratti
               siano  frutto  dell’intesa  antitrust  di  cui  allo  schema  ABI.  Invero,  nelle  decisioni
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               giurisprudenziali più recenti  quest’assunto non è stato recepito, ritenendosi anzi che
               proprio l’identità delle clausole del singolo contratto con quelle dello schema dichiarate
               illecite di fatto faccia presumere che esse siano frutto dell’intesa anti concorrenziale a
               monte; ciò anche considerando che l’ABI, dopo che l’autorità antitrust aveva dichiarato
               illecito in parte lo schema, aveva suggerito alle banche di eliminare dallo stesso le
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               clausole dichiarate anticoncorrenziali per violazione della legge antitrust .
                  Tornando ora specificamente allo schema ABI oggetto di discussione, si tratta
               di  un  modello  contrattuale,  come  dicevo,  predisposto  dall’Associazione  una
               ventina  d’anni  fa,  relativo  alla  ben  nota  fideiussione  omnibus  (ossia  “omnibus
               debitis”, per tutti i debiti presenti e futuri che può avere il cliente nell’ambito delle
               operazioni bancarie con l’istituto di credito).
                  È  uno  schema  con  due  caratteristiche  fondamentali:  innanzitutto  è  stato
               predisposto unilateralmente dall’ABI, ovviamente senza trattativa e contrattazione
               con  i  fideiussori  (anche  se  sono  state  consultate  nel  corso  degli  anni  alcune
               associazioni di consumatori), contenendo, da un punto di vista tecnico, condizioni
               generali di contratto. Il carattere tipicamente di massa delle operazioni bancarie ha
               sempre  comportato  la  tendenza  delle  banche,  in  questo  caso  tramite  l’ABI,  a
               standardizzare il regolamento contrattuale della propria attività, appunto tramite
               clausole identiche per tutte le operazioni del medesimo tipo e predisponendo a tal
               fine condizioni generali di contratto . Nel corso degli anni l’ABI ha elaborato e via
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               via  aggiornato  schemi  standard  di  contratto  per  quasi  tutti  i  tipi  di  operazioni
               bancarie; in tema di garanzie, sono stati predisposti schemi per le operazioni su
               pegno e sulla fideiussione, in quest’ultimo caso, però, solo sulle fideiussioni attive
               ricevute  dalle  banche,  come  appunto  la  fideiussione  omnibus,  non  già  sulle
               fideiussioni passive date dalle banche, ossia quelle fideiussioni bancarie qualificabili
               sostanzialmente come garanzie autonome .
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                  5  Cfr.., in particolare, Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, in Corr. giur., 2020, 460 ss., con
               nota di RUGGIERI, in motivazione: «Quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle
               clausole  del  contratto  di  fideiussione  di  cui  agli  artt.  2,  6  e  8,  è,  all'evidenza,  il  fatto  che  esse
               costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli
               effetti di quella condotta illecita…Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un
               modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle
               convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che
               potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva …».
                  6  V. Comunicazione ABI alla Banca d’Italia del 8 luglio 2005.
                  7  L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, in AA.VV., Fondamento,
               implicazioni e limiti dell’intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari e clientela, Roma, 1997, in
               Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 49, marzo 1999, 49.
                  8  Come osserva L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, cit., 52, gli
               schemi ABI hanno quindi costituito davvero un unicum nel panorama italiano, ove nessun’altra

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