Page 13 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
P. 13
IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
la loro concreta utilizzazione è pur sempre frutto di una scelta autonoma, non imposta,
della singola banca (che, appunto, non è affatto obbligata ad applicare lo schema ABI)
e questo sarebbe sufficiente per escludere che le clausole inserite nei singoli contratti
siano frutto dell’intesa antitrust di cui allo schema ABI. Invero, nelle decisioni
5
giurisprudenziali più recenti quest’assunto non è stato recepito, ritenendosi anzi che
proprio l’identità delle clausole del singolo contratto con quelle dello schema dichiarate
illecite di fatto faccia presumere che esse siano frutto dell’intesa anti concorrenziale a
monte; ciò anche considerando che l’ABI, dopo che l’autorità antitrust aveva dichiarato
illecito in parte lo schema, aveva suggerito alle banche di eliminare dallo stesso le
6
clausole dichiarate anticoncorrenziali per violazione della legge antitrust .
Tornando ora specificamente allo schema ABI oggetto di discussione, si tratta
di un modello contrattuale, come dicevo, predisposto dall’Associazione una
ventina d’anni fa, relativo alla ben nota fideiussione omnibus (ossia “omnibus
debitis”, per tutti i debiti presenti e futuri che può avere il cliente nell’ambito delle
operazioni bancarie con l’istituto di credito).
È uno schema con due caratteristiche fondamentali: innanzitutto è stato
predisposto unilateralmente dall’ABI, ovviamente senza trattativa e contrattazione
con i fideiussori (anche se sono state consultate nel corso degli anni alcune
associazioni di consumatori), contenendo, da un punto di vista tecnico, condizioni
generali di contratto. Il carattere tipicamente di massa delle operazioni bancarie ha
sempre comportato la tendenza delle banche, in questo caso tramite l’ABI, a
standardizzare il regolamento contrattuale della propria attività, appunto tramite
clausole identiche per tutte le operazioni del medesimo tipo e predisponendo a tal
fine condizioni generali di contratto . Nel corso degli anni l’ABI ha elaborato e via
7
via aggiornato schemi standard di contratto per quasi tutti i tipi di operazioni
bancarie; in tema di garanzie, sono stati predisposti schemi per le operazioni su
pegno e sulla fideiussione, in quest’ultimo caso, però, solo sulle fideiussioni attive
ricevute dalle banche, come appunto la fideiussione omnibus, non già sulle
fideiussioni passive date dalle banche, ossia quelle fideiussioni bancarie qualificabili
sostanzialmente come garanzie autonome .
8
5 Cfr.., in particolare, Cass., sez. I, 22 maggio 2019, n. 13846, in Corr. giur., 2020, 460 ss., con
nota di RUGGIERI, in motivazione: «Quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle
clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8, è, all'evidenza, il fatto che esse
costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che attraverso dette disposizioni si siano attuati gli
effetti di quella condotta illecita…Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un
modulo ABI da cui non fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle
convenute condizioni contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che
potesse ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva …».
6 V. Comunicazione ABI alla Banca d’Italia del 8 luglio 2005.
7 L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, in AA.VV., Fondamento,
implicazioni e limiti dell’intervento regolamentare nei rapporti tra intermediari e clientela, Roma, 1997, in
Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale della Banca d’Italia, n. 49, marzo 1999, 49.
8 Come osserva L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, cit., 52, gli
schemi ABI hanno quindi costituito davvero un unicum nel panorama italiano, ove nessun’altra
11