Page 14 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIOVANNI STELLA





                  La seconda caratteristica dello schema ABI – che è quella che ci interessa di
               più ai fini delle considerazioni nel presente scritto – è che tale modello standard
               sulla fideiussione, sebbene come detto non vincolante, è stato di fatto adottato
               dalla maggior parte delle banche nei loro rapporti coi clienti e quindi è diventato
               un modello cosiddetto uniforme, ossia applicato in modo generalizzato e diffuso
               da quasi tutte le banche nei singoli contratti con i fideiussori.
                  Lo schema contrattuale applicato dal 2002-2003 con un contenuto identico in
               tutti i singoli contratti fra banche e fideiussori è venuto ben presto a porre un
               problema  di  possibile  conflitto  con  la  legge  antitrust  a  tutela  della  libertà  di
               concorrenza. Infatti, tendenzialmente le condizioni contrattuali adottate in modo
               uniforme  in  tutti  i  singoli  rapporti  limitano  la  libertà  contrattuale  delle  parti,
               innanzitutto,  nel  nostro  caso,  la  libertà  del  fideiussore  di  pattuire  condizioni
               diverse;  ma  a  ben  vedere  tramite  lo  schema  ABI  viene  autolimitata  anche
               l’autonomia negoziale delle stesse banche nella disciplina delle operazioni con la
               clientela. In sostanza, dettando regole in materia di fideiussione omnibus applicate
               in modo uniforme, l’ABI è venuta a sostituirsi all’autonomia contrattuale delle
               parti,  impedendo  quell’efficace  forma  di  concorrenza  che  è  proprio  la
               differenziazione dell’offerta del servizio da parte delle singole banche.
                  Per questi motivi nel 2005 la Banca d’Italia, all’epoca in qualità di Autorità
               Garante della concorrenza tra banche, aveva stabilito che alcune clausole di quello
               schema ABI (artt. 2, 6 e 8), in quanto applicate in modo uniforme, costituivano
               un’intesa restrittiva della concorrenza, vietata, ai sensi dell’art. 2, della l. antitrust n.
               287/1990 e ha quindi dichiarato illecite tali clausole perché anticoncorrenziali.


               2. Le clausole dello schema ABI dichiarate illecite perché anticoncorrenziali e
                 le ragioni della dichiarazione di illiceità

                  Premetto che lo schema ABI sulla fideiussione omnibus si compone di tredici
               articoli, che disciplinano l’oggetto della garanzia omnibus che ho sopra sinteticamente
               indicato, con la previsione dell’inserimento di un tetto massimo garantito (art. 1); poi
               la maggior parte degli articoli sono incentrati sugli obblighi del fideiussore (artt. 2, 3,
               4, 6, 7, 8 e 10), e in minor misura gli sugli obblighi e sulle facoltà della banca (artt. 5,
                         9
               9, 11 e 12) . Le clausole dichiarate illecite dall’autorità antitrust sono solo tre delle
               tredici clausole che complessivamente formano il contratto.



               associazione imprenditoriale di categoria ha mai predisposto con tale sistematicità e organicità dei
               modelli di contratto standardizzati.
                  Per  un’indagine  approfondita  sulla  predisposizione  di  norme  bancarie  uniformi  da  parte
               dell’ABI in materia di garanzie personali v. RENNA, La fideiussione omnibus oltre l’intesa antitrust, in
               Riv. dir. civ., 2021, pp. 576 ss.
                  9   L’art.  13,  non  rilevante  in  questa  sede,  individua  le  clausole  ritenute  non  applicabili  alla
               fideiussione prestata da un soggetto che rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis,
               c. 2, c.c. a favore di un soggetto che presenti la medesima qualità.

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