Page 16 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIOVANNI STELLA
depone il fatto che tali clausole costituiscono delle deroghe alla disciplina
codicistica, e quindi in loro assenza si applicherebbe il regime normativo legale:
ad esempio, in assenza della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. si applicherebbe
questa norma, così come si applicherebbe l’art. 1939 c.c. ipotizzando la nullità
della clausola di sopravvivenza. In tema di fideiussioni omnibus, una clausola
essenziale sarebbe ad esempio, quella relativa alla fissazione di un tetto massimo
garantito ex art. 1938 c.c., perché in tal caso la clausola riguarda l’oggetto del
contratto e quindi un elemento essenziale; oppure altra clausola essenziale, come
vedremo, è la clausola di pagamento a prima richiesta.
Consideriamo adesso le ragioni per cui l’Autorità Garante ha considerato
restrittive della libertà di concorrenza queste tre clausole dello schema ABI e non
altre clausole dello stesso schema.
Va premesso che lo schema uniforme ABI sulla fideiussione rientra, in linea di
principio, come tipologia di atto, nell’ambito di applicazione del divieto delle
intese anti concorrenziali di cui all’art. 2 della legge antitrust a tutela della
concorrenza e del mercato. L’art. 2 stabilisce infatti che sono vietate e quindi nulle
ad ogni effetto le intese fra imprese che impediscono o restringono la libertà di
concorrenza, non solo tramite la fissazione di prezzi di acquisto o di vendita, ma
anche tramite la fissazione di altre condizioni contrattuali. Nel nostro caso lo
schema ABI è proprio un’intesa fra imprese bancarie (nel linguaggio del diritto
antitrust si direbbe un’intesa orizzontale ossia un accordo fra imprese che si
trovano al medesimo livello della catena di distribuzione di servizi) e le clausole
in questione, in quanto fissano condizioni contrattuali applicate in modo
uniforme, possono appunto limitare la libertà di concorrenza. Infatti la
concorrenza fra imprenditori si articola sia sulle condizioni economiche, ma
anche sulle condizioni puramente contrattuali del negozio: tra i diversi fattori che
incidono sulla possibilità di scelta del cliente vi sono, oltre il prezzo, le modalità
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negoziali con cui il servizio viene offerto .
La qualificazione dello schema ABI come intesa fra imprese ha importanti
effetti sul piano del profilo soggettivo dell’illecito antitrust, perché tale illecito
viene imputato all’ABI e quest’ultima viene chiamata a risponderne anziché
(anche) le banche associate; inoltre è l’ABI la destinataria delle decisioni della
Autorità Garante che non sono direttamente vincolanti nei confronti delle
aziende di credito ad essa associate . Ciò rileva per spiegare perché, a un certo
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punto, nonostante l’Autorità antitrust avesse dichiarato anticoncorrenziali alcune
clausole dello schema ABI, le singole banche abbiano continuato ad applicare
queste clausole nei loro contratti coi fideiussori.
Quindi nessun dubbio sul fatto che lo schema ABI uniforme sulla fideiussione
omnibus come tipologia di atto rientri tendenzialmente nell’ambito dell’art. 2 l. n.
287/1990 che prevede che le intese di questa natura possono essere vietate se
13 Banca d’Italia, Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, cit., § 55.
14 L.C. UBERTAZZI, Ancora su norme bancarie uniformi e diritto antitrust, cit., p. 55.
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