Page 26 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ENRICO MINERVINI





               derogano  le  clausole  in  parola,  sono  norme  dispositive .  Secondo  la
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               giurisprudenza, lo strumento per controllare la legittimità delle deroghe pattizie
               alle norme dispositive è il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, c. 2, c.c. .
                                                                                   38
                  Orbene,  le  Corti  hanno  più  volte  statuito  l’immeritevolezza  della  clausola
               atipica di un contratto tipico che attribuisca ad una parte un vantaggio ingiusto e
               sproporzionato senza contropartita per l’altra, ed hanno inteso la clausola atipica
               come quella che deroga alla disciplina del tipo, senza comportare la fuoriuscita
               del contratto dal tipo stesso. In ipotesi di clausola atipica immeritevole di un
               contratto  tipico, il  contratto  sopravvive mutilato  della  clausola  stessa,  e viene
               integrato dal giudice per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle
               parti. La norma derogabile rappresenta per definizione il punto di equilibrio, il
               regime  ottimale,  di  un  certo  rapporto  contrattuale.  Così  operando,  la
               giurisprudenza  opta  per  una  sorta  di  nullità  parziale  necessaria,  con
               un’integrazione dispositiva del contratto, ricorrendo all’analogia legis (art. 1419, c.
               2, c.c.) o addirittura all’analogia iuris, astraendo un principio da singole fattispecie
               previste dalla legge (cfr. ad es. art. 1284, c. 3, c.c.). Questo, in estrema sintesi, e
               con le dovute semplificazioni, è l’insegnamento della Suprema Corte, ed in genere
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               della giurisprudenza , piaccia o non piaccia, convinca o non convinca.
                  Non si comprende, allora, perché mai la sentenza in parola, anziché parlare di
               collegamento funzionale, di ordine pubblico economico, di nullità speciale, ecc.,
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               non abbia seguito l’insegnamento della stessa Corte di Cassazione . Infatti, le
               clausole in parola sono clausole atipiche, che derogano a norme dispositive quali
               gli  articoli  1939,  1941  e  1957  c.c.,  di  un  contratto  tipico  di  fideiussione  (la
               sentenza non sembra cedere alla tentazione di qualificare la fideiussione omnibus
               come strutturata dall’A.B.I. in termini di contratto atipico, e cioè di contratto
               autonomo di garanzia ), che secondo il provvedimento della Banca d’Italia n. 55
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               del  2005  prevedono  degli  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  fideiussore  senza
               un’adeguata giustificazione, ossia senza che vi sia un corrispondente interesse
               delle  banche  meritevole  di  tutela,  e  senza  che  vi  sia  un  contemperamento



                  37  DEL PRATO, Illecito e rifiuto di esecuzione di clausole contrattuali: un altro rimedio in forma specifica
               contro l’abuso di autonomia?, cit., 670; MONTICELLI, La nullità della fideiussione a valle dell’intesa antitrust
               nell’interpretazione dell’ABF, cit.
                  38  Sia consentito rinviare a MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto, Una lettura dell’art. 1322,
               comma 2, c.c., Torino, 2018, 41 s.
                  39  Per tutte le indicazioni cfr. MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto, Una lettura dell’art. 1322,
               comma 2, c.c., cit., 11 ss., 29 ss., 33 ss., 38 ss.
                  40  Cfr. LA SALA, Fideiussioni bancarie omnibus e disciplina antimonopolistica dopo l’ultimo intervento
               delle Sezioni Unite, cit., 620 ss.; SCOTTO DI CARLO, Sulla sorte della fideiussione conforme alle norme
               bancarie uniformi, cit., 1597 ss. Contra, MANELLI, Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale
               delle fideiussioni omnibus e la conversione del contratto ex art. 1424 c.c., in Contr., 2022, 461.
                  41  Sul tema cfr. STELLA, La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della
               sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, cit., 472 s.; ID., Le Sezioni Unite e le fideiussioni conformi allo
               schema  ABI  dichiarato  parzialmente  illecito  dall’Autorità  Garante  della  concorrenza,  cit.,  540  ss.;
               MONTICELLI, La nullità della fideiussione a valle dell’intesa antitrust nell’interpretazione dell’ABF, cit.

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