Page 26 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ENRICO MINERVINI
derogano le clausole in parola, sono norme dispositive . Secondo la
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giurisprudenza, lo strumento per controllare la legittimità delle deroghe pattizie
alle norme dispositive è il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, c. 2, c.c. .
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Orbene, le Corti hanno più volte statuito l’immeritevolezza della clausola
atipica di un contratto tipico che attribuisca ad una parte un vantaggio ingiusto e
sproporzionato senza contropartita per l’altra, ed hanno inteso la clausola atipica
come quella che deroga alla disciplina del tipo, senza comportare la fuoriuscita
del contratto dal tipo stesso. In ipotesi di clausola atipica immeritevole di un
contratto tipico, il contratto sopravvive mutilato della clausola stessa, e viene
integrato dal giudice per garantire l’equo contemperamento degli interessi delle
parti. La norma derogabile rappresenta per definizione il punto di equilibrio, il
regime ottimale, di un certo rapporto contrattuale. Così operando, la
giurisprudenza opta per una sorta di nullità parziale necessaria, con
un’integrazione dispositiva del contratto, ricorrendo all’analogia legis (art. 1419, c.
2, c.c.) o addirittura all’analogia iuris, astraendo un principio da singole fattispecie
previste dalla legge (cfr. ad es. art. 1284, c. 3, c.c.). Questo, in estrema sintesi, e
con le dovute semplificazioni, è l’insegnamento della Suprema Corte, ed in genere
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della giurisprudenza , piaccia o non piaccia, convinca o non convinca.
Non si comprende, allora, perché mai la sentenza in parola, anziché parlare di
collegamento funzionale, di ordine pubblico economico, di nullità speciale, ecc.,
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non abbia seguito l’insegnamento della stessa Corte di Cassazione . Infatti, le
clausole in parola sono clausole atipiche, che derogano a norme dispositive quali
gli articoli 1939, 1941 e 1957 c.c., di un contratto tipico di fideiussione (la
sentenza non sembra cedere alla tentazione di qualificare la fideiussione omnibus
come strutturata dall’A.B.I. in termini di contratto atipico, e cioè di contratto
autonomo di garanzia ), che secondo il provvedimento della Banca d’Italia n. 55
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del 2005 prevedono degli oneri aggiuntivi a carico del fideiussore senza
un’adeguata giustificazione, ossia senza che vi sia un corrispondente interesse
delle banche meritevole di tutela, e senza che vi sia un contemperamento
37 DEL PRATO, Illecito e rifiuto di esecuzione di clausole contrattuali: un altro rimedio in forma specifica
contro l’abuso di autonomia?, cit., 670; MONTICELLI, La nullità della fideiussione a valle dell’intesa antitrust
nell’interpretazione dell’ABF, cit.
38 Sia consentito rinviare a MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto, Una lettura dell’art. 1322,
comma 2, c.c., Torino, 2018, 41 s.
39 Per tutte le indicazioni cfr. MINERVINI, La «meritevolezza» del contratto, Una lettura dell’art. 1322,
comma 2, c.c., cit., 11 ss., 29 ss., 33 ss., 38 ss.
40 Cfr. LA SALA, Fideiussioni bancarie omnibus e disciplina antimonopolistica dopo l’ultimo intervento
delle Sezioni Unite, cit., 620 ss.; SCOTTO DI CARLO, Sulla sorte della fideiussione conforme alle norme
bancarie uniformi, cit., 1597 ss. Contra, MANELLI, Le Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale
delle fideiussioni omnibus e la conversione del contratto ex art. 1424 c.c., in Contr., 2022, 461.
41 Sul tema cfr. STELLA, La nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI alla luce della
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, cit., 472 s.; ID., Le Sezioni Unite e le fideiussioni conformi allo
schema ABI dichiarato parzialmente illecito dall’Autorità Garante della concorrenza, cit., 540 ss.;
MONTICELLI, La nullità della fideiussione a valle dell’intesa antitrust nell’interpretazione dell’ABF, cit.
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