Page 32 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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ALESSIA FACHECHI





               1. Il recente arresto delle Sezioni unite (30 dicembre 2021, n. 41994) sulla validità
                 di un contratto di garanzia a valle d’intesa vietata. Spunti di riflessione

                  Utili spunti di riflessione sul tema oggetto dell’incontro offre una recente sentenza
               della Corte di Cassazione (Sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994), che, nel tentare di
               sciogliere il nodo dell’ambiguo rapporto tra intesa anticoncorrenziale e contratto a
               valle,  opta  per  la  nullità  parziale  di  alcune  clausole  applicate  a  una  fideiussione
               omnibus conclusa in aderenza allo schema contrattuale standardizzato [«Fideiussioni
               a garanzia delle operazioni bancarie (cosiddetta fideiussione omnibus)»] predisposto
               nel 2002 dall’Associazione Bancaria Italiana e poi dichiarato parzialmente nullo per
               contrasto con gli artt. 2, comma 2, l. antitrust, e 101 del Trattato sul Funzionamento
               dell’Unione europea con delibera della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, su
               parere favorevole dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (decisione
               del 20 aprile 2005, n. 14251). Si tratta di clausole ritenute idonee a peggiorare la
               posizione del garante e, soprattutto, rivolte a offrire protezione e rimedio ad azioni
               non  corrette  della  banca  garantita.  In  particolare,  la  clausola  di  sopravvivenza,
               secondo  la  quale  «Qualora  le  obbligazioni  garantite  siano  dichiarate  invalide,  la
               fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo
               stesso  erogate»  (art.  8  schema  ABI),  libera  la  banca  dai  rischi  di  regolarità
               nell’erogazione del credito; quella di deroga all’art. 1957 c.c., che prevede che «I diritti
               derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni
               suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
               fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a
               seconda dei casi dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato» (art. 6 schema ABI),
               assolve il creditore da negligenze e leggerezze; mentre la clausola di reviviscenza, che
               dispone che «Il fideiussore s’impegna altresì a rimborsare alla banca le somme che
               dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che
               dovessero  essere  restituite  a  séguito  di  annullamento,  inefficacia  o  revoca  dei
               pagamenti stessi, o per qualsiasi motivo» (art. 2 schema ABI), lo solleva dal rischio
               di revocatoria dei pagamenti.
                  Di là dalla questione relativa ai rapporti tra intesa vietata e contratto a valle e del
               rimedio più giusto e adeguato, il passaggio argomentativo della decisione che sollecita
               maggiore interesse è nel modo in cui la Cassazione traccia i contorni della patologia .
                                                                                        1
                  Nel  caso,  il  vizio  non  riguarda  il  singolo  contratto  di  garanzia,  ma  la
               «combinazione di più atti» (l’intesa vietata e l’accordo a valle), perché starebbe
               nel collegamento funzionale tra questi l’effetto anticoncorrenziale. La distorsione
               del sistema competitivo risiederebbe nella imposizione massiva e standardizzata,
               da  parte  delle  banche,  di  un  certo  modello  di  fideiussione  (omnibus),  che
               porterebbe a un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul


                  1   La  questione  oggetto  della  presente  relazione  è  affrontata  negli  stessi  termini,  con
               approfondimenti, in FACHECHI, Fideiussione omnibus, illecito antitrust e prospettive rimediali, in Riv.
               dir. impr., 2022, 551 ss. A tale scritto si rinvia per riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

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