Page 50 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIUSEPPE GRISI





               diversa  raggiungibile  se,  accreditata  la  non  interferenza  tra  regole  di
               comportamento e regole di validità degli atti, si registra presente una norma di
               condotta nella disposizione che vieta le intese .
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                  Il quadro riportato opera una panoramica sulla varia tutela, molto tralascia e non
               entra nel dettaglio delle singole tesi prospettate, ma tanto basta a far comprendere
               quanto  complicata  possa  essere  l’individuazione  della  soluzione  da  adottare.  A
               nessuna può attribuirsi valenza generale  e pensare «che la nullità parziale delle
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               fideiussioni omnibus stilizzi la sorte dei contratti a valle è, a tutto concedere, una
               sineddoche» . Si ha netta l’impressione che dall’opinabile sia impossibile evadere.
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                  La ponderazione degli interessi in gioco – come detto – va operata in concreto,
               in  relazione  ai  singoli  casi,  apprezzati  nella  loro  specificità,  sicché  domina  la
               relatività e nessun giudizio può essere formulato a priori.
                  Alcuni esempi. Chi perora la causa della nullità parziale fa conto sull’interesse che
               gli istituti di credito avrebbero a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, pur se
               depurata delle clausole anticoncorrenziali, e può ben darsi che sia così; ma è anche
               ipotizzabile che l’espulsione delle note clausole depotenzi a tal punto la garanzia da
               rendere non più conveniente la prestazione del finanziamento, nel qual caso diventa
               confacente la nullità totale. E, ancora. La declaratoria di nullità, totale o parziale, è
               nell’interesse dei fideiussori, che, considerati alla stregua di soggetti che versano in
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               una condizione di debolezza, meritano una tutela rafforzata ; ma la loro condizione
               può, nella realtà pratica, palesarsi diversa, quando, ad esempio – caso non raro a
               verificarsi – il fideiussore sia cointeressato, in qualità di socio d’affari o di parente del
               debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest’ultimo e, quindi, abbia
               un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.


               non  avrebbe  altra  scelta,  essendo  la  fideiussione  perfettamente  valida,  che  quella  di  proporre
               l’azione  per  il  risarcimento  dei  danni.  Il  modello  di  tutela  sarebbe,  pertanto,  quello  del  dolo
               incidente ex art. 1440 cod. civ., che consente di reagire a comportamenti di mala fede del contraente
               forte, che abusi della propria posizione in presenza di un’anomalia di mercato, nel quale la relazione
               contrattuale di garanzia matura, e che egli stesso ha concorso a ingenerare e perpetuare».
                  22  Su questo argomento – che, come si evince da LIBERTINI, Gli effetti delle intese restrittive della
               concorrenza sui c.d. contratti “a valle”. Un commento sullo stato della giurisprudenza in Italia, cit., 384 s.,
               trova spazio in alcune sentenze del Tribunale di Treviso (ma v. anche Trib. Sondrio, 10 dicembre
               2019, n. 498 in www.iusletter.com e Trib. Busto Arsizio, 26 maggio 2020, n. 513 in www.il caso.it;
               Trib. Rimini, 4 giugno 2021, n. 544, in www.dirittodelrisparmio.it) – riflette FAILLACE, L’incerto vaglio
               delle Sezioni Unite sulla sorte della fideiussione omnibus frutto di intese vietate dalla normativa antitrust, in
               Contr. impr., 2022, 487 ss.
                  23  Neanche a quella accolta da Cass., Sez. Un., 30 dicembre 2021, n. 41994, cit., che – come nota,
               commentandola, D’AMICO, Modelli contrattuali dell’Abi e nullità dei contratti c.d. a valle, in Foro it., 2022, I, 1310
               – «è strettamente collegata (e fortemente condizionata) dalla particolarità dell'ipotesi che veniva in rilievo».
                  24   PAGLIANTINI,  Fideiussioni  «omnibus»  attuative  di  un'intesa anticoncorrenziale:  le  sezioni  unite,  la
               nullità parziale ed il «filo» di Musil, cit., 528.
                  25   Questa l’ottica accolta dal citato Provvedimento della Banca d’Italia, ove lo schema Abi è
               giudicato non coerente rispetto alla logica che ha ispirato le modifiche agli artt. 1938 e 1956 c.c. ad
               opera della legge n. 154 del 1992 che è quella – per l’appunto – di «rafforzare la tutela della posizione
               contrattuale del garante»: le note clausole, in definitiva, sono colpite perché penalizzano in modo
               eccessivo il fideiussore.


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