Page 51 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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IANUS n. 26-2022 ISSN 1974-9805
2.2. Il cancan delle tutele quale dato “di sistema”
L’arresto delle Sezioni Unite non entra nel merito di tutte le questioni
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implicate nel rapporto tra fideiussione e intese anticoncorrenziali e, pur
richiamando in applicazione il rimedio invalidatorio parziale, non altera il quadro
della tutela emergente dalle considerazioni svolte; un quadro cangiante, dove
anche il rapporto tra tutela demolitoria e risarcitoria si presenta instabile, tra
interferenza, complementarietà e, direi, intercambiabilità.
Va in soffitta la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità,
peraltro solo in apparenza considerata intangibile dalle arcinote sentenze Rordorf
delle SS.UU. e prima e dopo di esse in più occasioni disattesa o posta in discussione.
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Quelle pronunce, mosse da un intento normalizzatore , hanno certamente difeso la
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distinzione riconoscendone la centralità, ma senza farne un mito da apprezzare quale
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verità universale, immobile e indiscutibile . D’altronde, se la stella polare è la
congruità della tutela, il suo essere in concreto adeguata, va da sé l’abbandono
dell’idea che detta distinzione sia da assumere in modo rigido e categorico ; uno
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sviluppo, questo, che anche una certa lettura dell’art. 24 Cost., la considerazione degli
sviluppi sul fronte del diritto europeo, il valore che va riconosciuto ai principi
(effettività, in primis) correttamente impiegati, certamente incoraggiano.
Le interferenze non sono solo nel caso in osservazione registrabili e ciò aiuta ad
apprezzarne la valenza esemplificativa di un trend che, con il declino delle categorie
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e dei modelli classificatori tramandati dalla tradizione , assegna al giudice – che la
26 Tra esse, di particolare rilievo pratico quella che interessa le fideiussioni sottoscritte
anteriormente all’accertamento che ha portato all’emanazione del Provvedimento n. 55/2005 della
Banca d’Italia, con riferimento alle quali, con decisione n. 16511 del 29 dicembre 2022, il Collegio
di Coordinamento dell’ABF ha stabilito che il garante che intenda dedurne la nullità derivata non
possa limitarsi ad esibire in giudizio il testo dello schema ABI e del Provvedimento succitato – non
potendo quest’ultimo «considerarsi prova privilegiata per le fideiussioni … sottoscritte a distanza di
anni dallo stesso» – ma abbia l’onere di dimostrare la persistenza della intesa antitrust fino al
momento di rilascio della garanzia personale (in DB non solo diritto bancario, in www.dirittobancario.it,
sia la decisione che un commento di ROMANELLI - NORO, Fideiussioni omnibus: nullità ed onere della
prova secondo il Collegio di Coordinamento ABF).
27 Alludiamo a Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n.ri 26724 e 26725 (la prima in Foro it., 2008,
I, 784, con nota di SCODITTI, la seconda in Contr., 2008, 221, con commento di SANGIOVANNI), così
– per comodità – denominate riprendendo il cognome dell’illustre estensore.
28 Si era venuta a determinare una situazione di grande incertezza, eloquentemente testimoniata
dal titolo del saggio di ROPPO, La tutela del risparmiatore tra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero,
l’ambaradan dei rimedi contrattuali), in Contr. impr., 2005, 896, nonché da quello di GRECO, Risparmio
tradito e tutela: il “subbuglio” giurisprudenziale, in Danno e resp., 2007, 562 (in nota a tre decisioni di
merito, tra cui App. Milano, 19 dicembre 2006, n. 3070).
29 Lo rilevavo in GRISI, Spigolando su causa, derivati, informazione e nullità, in Pers. e merc., 2015, 4, 151.
30 Anche le sentenze Rordorf – val bene ricordarlo – non hanno potuto fare a meno di
riconoscere che prestare ossequio alla distinzione non sempre consente l’approdo al rimedio, nel
concreto delle situazioni considerate, più appropriato.
31 Si vedano molti dei saggi raccolti in LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013 (da
MONTANARI, La figura del giurista al tempo del “post-pensiero”, in BARCELLONA - MONTANARI, Potere
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