Page 54 - IANUS n. 26 - Fideiussioni omnibus e intesa antitrust: interferenze e rimedi
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GIUSEPPE GRISI
loro dimensione – si fa notare – «giustifica – e impone – una rimodulazione e una
distinta interpretazione delle regole sulla causa e sull’oggetto del contratto, nonché la
disapplicazione delle norme originariamente previste dal legislatore per il tipo
fideiussorio, ogni qualvolta queste risultino incompatibili con l’assetto di interessi
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espresso dalle parti» . L’accessorietà sembra (continuare ad) afferire a rapporti
episodici a stento riconducibili tra le operazioni commerciali, mentre si distacca dalla
garanzia immersa nelle dinamiche professionali e nell’attività d’impresa, le cui
logiche mal si conciliano con l’imposizione di un trattamento disciplinare coincidente
con quello delle garanzie non funzionali all’impresa, non compatibile con gli interessi
economici e professionali implicati. Così, le clausole di cui agli articoli 2, 6 e 8 del
modello ABI giudicate contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali, pur
indubitabilmente incoerenti rispetto al dato normativo codicistico in materia di
fideiussione, sono tuttavia necessarie per modellare l’obbligazione fideiussoria «in
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modo tale da risultare servente alla logica degli affari» e pienamente compatibili con
le logiche proprie di un sistema di garanzie personali d’impresa .
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Sgravato dall’ipoteca “tipologica” ed ancorato il regolamento contrattuale alla
razionalità efficiente del mercato concorrenziale, il piano della tutela riacquista
rigidità. Questa è indotta dall’osservazione degli effetti prodotti dalla nullità –
totale o parziale che sia – sul mercato, giudicati non compatibili con le logiche
proprie dell’attività d’impresa poiché incidenti in modo sfavorevole sulla tenuta
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complessiva del sistema delle garanzie del credito d’impresa .
Mi suona paradossale che per soddisfare un’esigenza di flessibilità della garanzia si
acceda alla standardizzazione sul piano rimediale, ma sembra andare in questa direzione
il discorso così impostato. Si aprono, allora, nuovi scenari per la tutela risarcitoria, che
potrebbe veder più chiaramente definiti i termini del rapporto con la tutela invalidatoria
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e veder partecipi nel discorso le azioni collettive, ma è con un interrogativo non retorico
e solo volto a suscitare una riflessione, che voglio concludere, un po’ provocatoriamente,
questo mio ragionamento: superata la concezione monofunzionale della responsabilità
civile, non c’è forse spazio per giungere a configurare, proprio su questo terreno, quale
misura efficace di contrasto, quell’istituto «sconosciuto, ma in via generale non
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incompatibile con il sistema» che prende il nome di risarcimento punitivo?
42 Così RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 11.
43 RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 291.
44 Atteso che, «attraverso le clausole suesposte, ad esempio, l’istituto di credito può proteggersi
meglio dai rischi di insolvenza e di eccezioni paralizzanti, non patire più i condizionamenti
temporali per agire e dar seguito alle proprie istanze, così come previsti dall’art. 1957 c.c., e
concedere più agilmente credito al debitore proprio grazie al peculiare impegno di garanzia
sottoscritto» (RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 292).
45 Si veda, al riguardo, RENNA, Garanzie personali e autonomia d’impresa, cit., 312 ss.
46 Fugando, forse, le ragioni di perplessità manifestate da D’AMICO, Modelli contrattuali dell’Abi
e nullità dei contratti c.d. a valle, cit., 1316 verso l’idea – accolta nella pluricitata Cass., Sez. Un., 30
dicembre 2021, n. 41994 – «secondo la quale i rimedi in questione non sarebbero tra loro
«alternativi», ma si integrerebbero l'uno con l'altro».
47 Cass., Sez. Un, 5 luglio 2017, n. 16601, cit.
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