Page 34 - IANUS n. 27 - L’ECONOMIA DEGLI INTANGIBILI E LE SUE REGOLE. UN DIALOGO INTERDISCIPLINARE - Atti del Convegno del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena (20-21 ottobre 2022)
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FRANCESCO DENOZZA





                  L’assenza di un preciso punto di riferimento nella realtà concorre a spiegare le
               ragioni per cui la protezione delle invenzioni è stato tradizionalmente oggetto di
               discussioni  e  incertezze  che  hanno  storicamente  riguardato  sia  la  legittimità
               dell’intervento in sé considerato, sia la convenienza di adottare l’uno o l’altro tipo
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               di regole .
                  Quanto  al  tema  della  legittimità  in  sé  dell’intervento,  va  considerato  che
               attraverso l’istituto del brevetto viene introdotto un diritto di uso esclusivo di un
               bene che ben potrebbe essere invece usato, senza pratiche interferenze reciproche,
               da  più  persone.  Viene  in  sostanza  attribuito  al  brevettante  un  potere  di  tipo
               monopolistico, un potere che in generale non sarebbe considerato meritevole di
               essere né creato, né protetto.
                  In effetti i brevetti riuscirono a sfuggire alla radicalità, eversiva del vecchio
               ordine, che era presente tra gli artefici della rivoluzione francese, presentandosi
               con  una  maschera  che  ancora  oggi  riesce  ad  ingannare,  e  cioè  quella  della
               proprietà  privata .  Negli  Stati  Uniti  si  avvertì  la  necessità  di  mettere  nella
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               Costituzione una norma che attribuisce al legislatore la facoltà (non l’obbligo) di
               introdurre i brevetti, la cui esistenza, perciò, contrariamente a quanto a volte vien
               lasciato  intendere,  non  è  imposta  dalla  Costituzione,  che  si  limita  invece  ad
               autorizzarne l’istituzione, nei limiti, per di più, dalla norma stessa desumibili .
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                  Quanto ai dubbi relativi a quali siano le caratteristiche dell’istituto che possono
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               metterlo in grado di funzionare al meglio , è indubbio che in tempi e luoghi diversi


                  16  Cfr. DI CATALDO, La questione brevettuale all'inizio del XXI secolo, in Riv. dir. comm., 2017, I, 3.
                  17   Basta  al  riguardo  leggere  il  Rapport  del  BOUFFLERS  all’Assemblea  Nazionale  in  data  30
               dicembre 1790, e la Rèponse dello stesso BOUFFLERS alle obiezioni sollevate contro la legge del 7
               gennaio 1791. Nella prima si trovano, sin dall’esordio, una serie di affermazioni retoriche sul fatto
               che quella sulle proprie idee e pensieri sarebbe la più sacra forma di proprietà. Nella seconda, in
               replica a chi aveva obiettato invocando la libertà di commercio, si trova la famosa affermazione
               secondo cui «La liberté suffit mais avec la propriété, et la propriété de l’inventeur est son invention»
               (entrambi i documenti sono riportati in C.P. MOLARD, Description des machines et procédés specifiés
               dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée, Paris, 1811). Cfr.
               anche GALVEZ-BEHAR, L’invention de la propriété intellectuelle et les frontières mouvantes de la création, in
               BAUDRY et al., Produire du nouveau ? Arts – Techniques – Sciences en Europe (1400-1900), CNRS éditions,
               2022, 21. Ancora oggi capita di leggere che «Property rights are the foundation for flourishing
               societies and economic growth. This is equally true for patents, which are property rights in new
               and useful inventions», MOSSOFF, Congress Should Reform Patent Eligibility Doctrine to Preserve the US
               Innovation Economy, The Heritage Foundation, Legal Memorandum n. 257, 8 gennaio 2020.
                  18  WALTERSCHEID, Within the Limits of the Consitutional Grant: Constitutional Limitations on the
               Patent Power, in 9 J. Intell. Prop. L., 2001, 291.
                  19  Cfr. DOSI et al., The Role of Intellectual Property Rights in the Development Process, with Some Lessons
               from Developed Countries: An Introduction, in CIMOLI et al. (eds), Intellectual Property Rights: Legal and
               Economic Challenges for Development, Oxford, 2014, 3, i quali affermano che «The impact of IPR on
               welfare  and  innovation  depends  on  details  of  the  IPR  regime  and  the  nature  of  the  sector-
               institutional  details  matter»,  e  criticano  il  fatto  che  «Advocates  of  IPR  in  advanced  industrial
               countries have not only focused excessively on IPR. They have also typically argued that the better
               and  stronger  intellectual  property  rights  are,  the  more  innovative  the  economy  will  be»;  idea
               quest’ultima che, come vedremo anche nel prossimo paragrafo, non corrisponde affatto alla realtà.

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