Page 5 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               obiettivi  climatici  e  la  rivoluzione  verde  in  termini  di  imprescindibilità  e  di
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               funzionalità reciproca . La normativa ha trovato la sua base giuridica nell’articolo
               192,  primo  paragrafo,  TFUE,  in  base  al  quale  i  colegislatori  dell’Unione
               deliberano  secondo  la  procedura  legislativa  ordinaria  in  merito  alle  azioni
                                                                          6
               necessarie a realizzare gli scopi europei di politica ambientale , nel rispetto del
               principio di sussidiarietà .
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                  In linea, la strategia climatica ivi definita, ha assegnato all’Unione il compito
               di fornire gli impulsi necessari a dare attuazione, a livello domestico, all’Accordo
               di Parigi del 2015 . Alle sue istituzioni spetta, cioè, il ruolo di intermediazione e
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               di  traduzione  europea  delle  finalità  internazionali  e,  dunque,  di  guida  e  di
               indirizzo dei governi nazionali, sui cui territori la mitigazione e l’adattamento
               vanno perseguiti.


               risorse naturali, per porvi al centro il benessere dei cittadini dell’Unione in termini di attenzione al
               clima e all’ambiente. Sia consentito rinviare a C. PESCE, Ambiente, in G. TESAURO, (a cura di) P.
               DE PASQUALE, F. FERRARO, Manuale di diritto dell’Unione europea Volume II, Napoli, 2021, pp. 511-
               531; ID, La dimensione esterna del Green Deal: profili attuativi ed evolutivi, in Studi sull’integrazione europea,
               2021, 3, pp. 529-547; V. anche F. FERRARO, L’evoluzione della politica ambientale dell’Unione: effetto
               Bruxelles, nuovi obiettivi e vecchi limiti, in Annali AISDUE, 2022, pp. 170-193.
                  5   In  tema  di  resilienza  dell’ambiente  ai  cambiamenti  climatici,  fra  i  testi  maggiormente
                                                                              a
               significativi, v.: risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2020 sulla 15  riunione della
               conferenza  delle  parti  della  convenzione  sulla  diversità  biologica  (COP15),  (2019/2824(RSP));
               risoluzione  del  Parlamento  europeo  dell’8  luglio  2021  sull’istituzione  di  zone  marine  protette
               nell’Antartico e la conservazione della biodiversità nell’Oceano australe (2021/2757(RSP)). Cfr.
               Comunicazione della Commissione Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura
               nella nostra vita, Bruxelles, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final. Il tema è da tempo al centro delle
               ambizioni dell’Unione: F. H. KISTENKAS, Rethinking European nature conservation legislation: towards
               sustainable development, in Journal for European Environmental & Planning Law, 2013, vol. 10, n. 1, pp.
               72-84.
                  6  Cfr. art. 3, parr. 3 e 5, TUE; art. 21, par. 2, lett. f), TUE; art. 11 TFUE; art. 191-193 TFUE;
               art. 37 della Carta. La linea climatica dell’Unione, quale fil rouge della rivoluzione verde, rientra tra
               gli  obiettivi  europei  dello  sviluppo  sostenibile,  ovvero  garantire  che  il  progresso  economico sia
               compatibile con la salvaguardia dell’ambiente anche per le generazioni future. V. in particolare: C.
               VOIGT,  Sustainable  development  as  a  principle  of  international  law:  resolving  conflicts  between  climate
               measures and WTO law, Nijhoff, 2009; S. AMADEO, Commento agli artt. 191-193 TFUE, in A. TIZZANO
               (a cura di), Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014; P. A. PILLITU, Commento agli artt. 191-193
               TFUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea,
               Milano,  2014;  A.  GALLETTI,  Il  principio  dello  sviluppo  sostenibile  nel  diritto  ambientale  dell’Unione
               europea, in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2019, p. 114 ss.
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                    Art. 4, par. 2, lett. e), TFUE. Cfr. M. C. BARUFFI, Commento all’art. 4 TUE, in F. POCAR, M. C.
               BARUFFI, op. cit.; P. DE PASQUALE, C. IANNONE, Commento all’art. 4 TUE, in A. TIZZANO, op. cit.
                  8  Art. 1 e considerando 1 regolamento (UE) 2021/1119 cit. Cfr. Obiettivi di sviluppo sostenibile
               (OSS) di cui all’Agenda 2030  ONU: Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale  ONU il 25
               settembre 2015 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, consultabile online;
               accordo di Parigi del 2015; G20 Environment Communiqué Final, Napoli, 22 July 2021; ENERGY
               TRANSITION AND CLIMATE SUSTAINABILITY WORKING GROUPS Joint G20 Energy-Climate
               Ministerial Communiqué, Napoli, 23 July 2021; ENERGY EFFICIENCY AND CIRCULARITY IN A
               POST  PANDEMIC  ECONOMY,  Napoli,  23  July  2021;  Conferenza  delle  Nazioni  Unite  sui
               cambiamenti climatici (COP27), Sharm El Sheikh, novembre 2022.

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