Page 10 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE
3. Il monitoraggio della Commissione sulla neutralità climatica
Il monitoraggio delle misure nazionali ed europee compete alla Commissione,
redigendo, inizialmente entro il 30 settembre 2023 e successivamente con
cadenza quinquennale, i dossier opportunamente denominati dal regolamento del
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2021, valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell’Unione e valutazione delle
misure nazionali . Il primo testo esamina i progressi compiuti dagli Stati membri ,
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ma anche la coerenza delle misure dell’Unione rispetto all’obiettivo della
neutralità climatica e dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Il vaglio è
abbastanza ampio, dal momento che non tralascia la verifica dell’omogeneità dei
progetti legislativi e delle proposte di bilancio alle politiche climatiche. Nella
seconda circostanza, la Commissione valuta la linearità delle misure e delle
strategie nazionali a lungo termine e delle relazioni intermedie biennali
concernenti la neutralità e l’adattamento climatico.
Ad ogni modo, i documenti in parola, di cui si attende la pubblicazione,
scontano la natura di testi meramente riepilogativi. Invero, l’esecutivo europeo,
qualora, in una delle valutazioni poc’anzi menzionate, reputi le politiche
nazionali non coerenti con l’obiettivo europeo di neutralità climatica, può
formulare raccomandazioni allo Stato interessato, tempestivamente divulgate ai
fini del controllo democratico . Si apre una fase di confronto, ai limiti
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della negoziazione, tra lo Stato e la Commissione, in uno spirito di solidarietà
europea. Infatti, il governo nazionale fornisce spiegazioni su come intende seguire
le indicazioni della Commissione o, in alternativa, qualora sia deciso a
discostarsene, motiva le proprie ragioni . In altri termini, la fase del monitoraggio
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e del controllo assume un carattere politico, traducendosi in forme di moral
suasion.
Le perplessità riguardano, tuttavia, non tanto la possibilità, pure discutibile,
che gli Stati intraprendano una direzione differente rispetto a quella suggerita
dalla Commissione quanto la motivazione addotta dallo Stato renda, difatti, i
governi centrali liberi di procedere.
Lo strumento della raccomandazione scelto dal testo, risulta, dunque,
inefficace, soprattutto, se rapportata alla trasversalità dell’obiettivo e alle esigenze
di effettività della strategia climatica e di irrobustimento della normativa
ambientale . Al riguardo, va comunque tenuto presente che, in sede di adozione
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23 Art. 6 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
24 Art. 7 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
25 Art. 5 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
26 Art. 7, par. 2, regolamento (UE) 2021/1119 cit.
27 Art. 7 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
28 Sull’esigenza di rafforzare la normativa europea in materia ambientale, ci limitiamo a
segnalare: A. RYALL, Enforcing EU Environmental Law against Member States: Air Pollution, National
Courts and the Rule of Law, in European Journal of Risk Regulation, 2015, p. 305 ss.; M. ELIANTONIO,
Enforcing EU Environmental Policy Effectively: International Influences, Current Barriers and Possible
Solutions, in S. DRAKE, M. SMITH (eds.), New Directions in the Effective Enforcement of European Law,
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