Page 7 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               2. I profili essenziali della governance climatica dell’Unione

                  Va  innanzitutto  osservato  che  la  normativa  climatica  ha  inteso
               responsabilizzare  l’Unione  e,  in  speciale misura,  i  suoi  membri  sugli obblighi
               climatici, sfruttando appieno la cornice valoriale e giuridica di riferimento che,
               fornita dai trattati, fa leva, principalmente, sui princìpi di leale cooperazione  e
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               di sussidiarietà, fra loro intimamente connessi.
                  D’altra parte, nel rispetto dei trattati e dei limiti che gravano sull’Unione, nel
               momento  in  cui  interviene  in  via  sussidiaria,  la  legge  climatica  considera  i
               cambiamenti  climatici  «per  definizione  una  sfida  transfrontaliera»,  reputando
               «l’azione coordinata a livello dell’Unione necessaria per integrare e rafforzare
               efficacemente  le  politiche  nazionali» .  Difatti,  sembra  inconfutabile  che  gli
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               obiettivi della politica climatica, a motivo della portata e degli effetti, possano
               essere conseguiti meglio a livello di Unione, pure sempre in linea con i princìpi di
               adeguatezza e di proporzionalità .
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                  Va, altresì, ricordato che la legge climatica si prefigge un progetto decisamente
               ambizioso dal momento che, attuando le finalità del Green Deal europeo e del
                                                                     15
               vigente ottavo programma europeo di azione ambientale , vuole modificare le
               priorità e le missioni dell’Unione sui temi ambientali, nel rispetto dei princìpi
               europei e del riparto di competenze previsto dai trattati.
                  Ne  deriva  un  modello  di governance e  di  sussidiarietà  climatica  nel  medio
               termine decentrato, ove la programmazione spetta all’Unione, segnatamente alla
               Commissione  che,  in  particolare,  adotta  e  riesamina,  periodicamente,
               la strategia dell’Unione  conformemente  all’Accordo  di  Parigi;  mentre,  la
               regolazione concreta e di dettaglio è assegnata agli Stati, con valutazioni regolari
               da parte dell’esecutivo europeo.



               Generation Eu, l’Accordo di Parigi e il regolamento (UE) 2021/1119, intende favorire una visione di
               città  all’insegna  della  “mobilità  dolce”  e  della  sostenibilità  ambientale,  economica,  sanitaria  e
               sociale.  Ugualmente  rilevante  è  la  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  Nazionale  Integrato
               Energia e Clima (PNIEC), trasmessa, a fine luglio 2023, alla Commissione europea, con cui l’Italia
               si propone di raggiungere la gran parte degli obiettivi europei su ambiente e clima entro il 2030,
               superando in alcuni casi gli obiettivi prefissi.
                  12  Art. 4, par. 3, TUE. Cfr. F.  CARUSO, Il principio di leale cooperazione: cardine del processo di
               integrazione, in G. ROLLA (a cura di), La definizione del principio unitario negli ordinamenti decentrati,
               Torino, 2003, p. 18 ss.; M. C. BARUFFI, Commento all’art. 4 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura
               di), op. cit.; P. DE PASQUALE, C. IANNONE, Commento all’art. 4 TUE, in A. TIZZANO, op. cit.; P. DE
               PASQUALE, Competenze proprie e principio di leale cooperazione, in AA. VV., Temi e questioni di Diritto
               dell’Unione  europea,  Scritti  offerti  a  Claudia  Morviducci,  Bari,  2019,  pp.  5-14;  F.  CASOLARI,  Leale
               cooperazione tra Stati membri e Unione europea studio sulla partecipazione all’Unione al tempo delle crisi,
               Napoli, 2020.
                  13  Considerando 40 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  14  Art. 5, par. 4, TUE. Cfr. P. DE PASQUALE, Commento all’art. 5 TUE, in A. TIZZANO, op. cit.;
               M. C. BARUFFI, Commento all’art. 5 TUE, in F. POCAR, M. C. BARUFFI, op. cit.
                  15  Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa a
               un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 – 8° PAA.

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