Page 8 - Celeste Pesce - La rilevanza giuridica dell’obiettivo della neutralità climatica nell’Unione europea
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CELESTE PESCE





                  Simili  forme  innovative  di  cooperazione  e  di  dialogo  riservano,  tuttavia,
               all’Unione  la  funzione  diaframmatica  tra  la  comunità  internazionale  e  i  suoi
               membri; al contempo, lasciano alle autorità interne adeguati margini di manovra
               e  di  discrezionalità,  ancorché  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dalla
               programmazione climatica europea.
                  A distanza di qualche anno, il sistema di conduzione climatica evidenzia la
               funzionalità dei princìpi di diritto ad esso sottesi e la loro indiscussa aderenza alle
               sfide dell’Unione. Così, sono state intraprese, a livello dell’Unione, diverse azioni
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               tese a promuovere l’equità e la solidarietà tra gli Stati membri , ma soprattutto
               ad orientare i governi nazionali nel passaggio ad un’economia climaticamente
               neutra . Del pari, la sinergia tra il livello europeo e quello nazionale sembra
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               avvantaggiare le mire internazionalistiche dell’Unione in tema di mitigazione e
               di adattamento climatico .
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                  Ciò nonostante, gli obiettivi intermedi sembrano lontani dall’essere realizzati
               a  causa,  per  lo  più,  delle  inefficienze  nazionali.  Nulla  esclude,  quindi,  che
               l’Unione, dinanzi allo scarso attivismo dei governi nazionali che compromette,
               di fatto, l’effettività del vincolo, ritorni sul punto, come già accaduto in altri
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               contesti .  Una  simile  opzione,  seppure  legittima  alla  luce  del  principio  di

                  16   Il  principio  della  solidarietà,  di  cui  all’articolo  2 TUE,  costituisce  uno  dei  princìpi
               fondamentali del diritto dell’Unione. Corte giust. 15 luglio 2021, C-848/19 P, Germania c. Polonia;
               16 febbraio 2022, C-156/21, Ungheria c. Parlamento e Consiglio.
                  17  Fra le tante iniziative: regolamento (UE) 2021/1229 del Parlamento europeo e del Consiglio
               del  14 luglio  2021  relativo  allo  strumento  di  prestito  per  il  settore  pubblico  nel  quadro  del
               meccanismo per una transizione giusta; regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
               Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda
               l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
               modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)  2021/1755,  e  la  direttiva
               2003/87/CE; regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio
               2023 che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060;
               regolamento  (UE)  2023/956  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  10 maggio  2023  che
               istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; regolamento (UE) 2023/1805
               del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull’uso di combustibili rinnovabili e
               a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE;
               direttiva  (UE)  2023/1791  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13 settembre  2023
               sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955; regolamento delegato della
               Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
               Consiglio per quanto riguarda i princìpi di rendicontazione di sostenibilità [noti come  European
               Sustainability  Reporting  Standard (ESRS)],  Bruxelles,  31  luglio  2023,  C(2023)  5303  final,  la  cui
               adozione definitiva potrebbe essere ritardata dall’esame delle obiezioni sollevate a norma dell’art.
               111, par. 3, del testo stesso (cfr. Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento
               delegato della Commissione del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento
               europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità, 11 ottobre
               2023, (C(2023)05303  – 2023/2816(DEA)).  Tra  gli  atti  non  vincolanti,  ma  di  un  certo  rilievo:
               raccomandazione (UE) 2023/1425 della Commissione del 27 giugno 2023 sull’agevolazione dei
               finanziamenti per la transizione verso un’economia sostenibile.
                  18  Considerando 7 e 16 regolamento (UE) 2021/1119 cit.
                  19  L’avocazione della competenza in materia climatica, dal livello degli Stati membri al livello

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