Page 18 - Cristiane Derani - Consumo energetico e produzione alimentare sostenibili nel diritto internazionale
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CRISTIANE DERANI





                  Nell’attuale  fase  di  consumo  delle  risorse  naturali  e  in  tutti  gli  ambiti
               dell’attività  economica,  con  il  costante  aumento  dell’apporto  energetico  nei
               processi produttivi, è necessario trovare percorsi di sostenibilità sia nel diritto
               nazionale che in quello internazionale. Le politiche e le leggi devono adottare
               opzioni chiare per la produzione di energia sostenibile anche se apparentemente
               non  sono,  in  senso  stretto,  coerenti  con  il  diritto  internazionale.  Tuttavia,
               l’adozione di nuove norme di diritto internazionale che tengano conto della prassi
               internazionale è importante, ove necessario, per chiarire le “aree grigie”. Per lo
               sviluppo e l’efficacia del diritto internazionale un certo “unilateralismo creativo”
               dovrà contribuire a spingere verso una nuova e importante azione per un processo
               “legislativo”  internazionale.  Secondo  Birnie,  Boyle  e  Redgwell  una
               giustificazione teorica di un’azione unilaterale “creativa” potrebbe consistere nel
               ricondurre tale azione ad un atto unilaterale che può essere classificato come de
               lege  ferenda  in  quanto  nuova  prassi  statale  la  quale  può  concretarsi  in  una
               consuetudine  “opponibile”  in  base  alle  norme  del  diritto  internazionale.  La
               dottrina dell’opponibilità può essere un agente creativo di cambiamento e una
                                                                     20
               parte importante del processo “legislativo” internazionale .
                  Dal 1972, con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, il
               diritto ambientale internazionale ha istituito principi guida per le attività umane
               che  si  traducono  in  una  coesistenza  più  armoniosa  tra  l’uomo  e  l’ambiente.
               Tuttavia, la traduzione di questi principi in obblighi di condotta per gli Stati non
               è facile anche se i problemi sono urgenti e richiedono una soluzione immediata,
               come è il caso della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Dovrebbe
               essere intrapresa un’azione fondata sui principi del diritto internazionale e basata
               sui  negoziati  che  hanno  avuto  luogo  nelle  istituzioni  internazionali  e  nelle
               Conferenze  delle  Parti  per  mobilitare  altri  Stati  fino  ad  arrivare  a  misure
               regolamentari statali che, dando attuazione ai principi internazionali, incidano
               sul commercio internazionale .
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               un principio. SANDS, Principles of International Environmental Law, op. cit.
                  20  BIRNIE-BOYLE-REDGWELL, International Law & the Environment, 2009, Oxford, 777.
                  21  Nell’opinione individuale del giudice Alvarez nel caso Norwegian Fisheries si sostiene che il
               punto di partenza è il fatto che, al tradizionale regime individualistico su cui si è finora fondata la
               vita sociale, viene sostituito sempre più un nuovo regime, un regime dell’interdipendenza e che, di
               conseguenza,  la  legge  dell’interdipendenza  sociale  prende  il  posto  della  vecchia  legge
               individualistica. Le caratteristiche di questa legge, per quanto riguarda il diritto internazionale,
               possono essere indicate come segue: (a) Questa legge governa non semplicemente una comunità di
               Stati, ma una società internazionale organizzata. (b) Non è esclusivamente giuridica; ha anche
               aspetti politici, economici, sociali, psicologici, ecc. Ne consegue che la tradizionale distinzione tra
               questioni  giuridiche  e  politiche,  e  tra  l’ambito  del  diritto  e  l’ambito  della  politica,  è  oggi
               notevolmente  modificata.  (c)  Si  tratta  non  solo  di  delimitare  i  diritti  degli  Stati,  ma  anche  di
               armonizzarli. (d) Tiene particolarmente conto dell’interesse generale. (e) Tiene inoltre conto di tutti
               i possibili aspetti di ogni caso. (f) Stabilisce, oltre ai diritti, anche gli obblighi nei confronti della
               comunità internazionale, e talvolta gli Stati possono esercitare determinati diritti solo se hanno
               rispettato i correlativi doveri. (g) Condanna l’abus de droit. (h) Si adatta alle esigenze della vita
               internazionale e si sviluppa parallelamente ad essa. Si veda, Norwegian Fisheries, United Kingdom v

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