Page 23 - Alessandro Pelizzon - La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
Il senso di rispetto per la Natura implicito nelle parole di queste sentenze rivela
una chiara volontà di trascendere i confini antropocentrici entro i quali è stata
circoscritta la concettualizzazione della Natura all’interno del pensiero giuridico
occidentale negli ultimi secoli. In questo senso, l’ipotesi di una “persona
ambientale” rappresenta l’attuale frontiera del movimento verso una
giurisprudenza ecologica, in cui l’attenzione etica si estende ben oltre i confini
degli interessi umani, in cui la categoria dell’“altro” viene rimossa dal mondo
semplicemente inanimato ed è piuttosto rappresentata come una partecipante
interattiva in un dialogo normativo con il cosmo intero.
Allo stesso tempo, l’emergere di una “persona ambientale” rappresenta la
possibilità di coinvolgere molteplici ordinamenti giuridici nella definizione
collettiva di come sarà, alla fine, una categoria così nuova di personalità. Pur
trascendendo i limiti dell’antropocentrismo, la nuova categoria di “personalità
ambientale” deve ancora evitare il rischio di essere atomistica piuttosto che
relazionale e, così facendo, continuare a perpetrare una forma di colonialismo
ontologico (seppur non necessariamente giuridico). Grazie ad un approccio
normativo rispettoso di tali esigenze, tuttavia, la creazione di una nuova categoria
di “personalità ambientale” costituisce sia uno strumento strategico più avanzato
all’interno dell’insieme degli strumenti del crescente movimento per i diritti della
Natura sia un profondo ponte epistemico tra ordinamenti giuridici distinti, che
può solo arricchire l’azione e l’etica per la tutela del clima e dell’ambiente.
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