Page 19 - Alessandro Pelizzon - La “personalità ambientale”: un nuovo principio di diritto per la giustizia climatica?
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





               possiamo  parafrasare  in  termini  moderni  tra  soggetti  e  oggetti  (del  diritto
               sostanziale),  e  procedura,  è  stata  incorporata  da  William  Blackstone  nei  suoi
               Commentaries  on  the  Laws  of  England,  e  ispira  così  la  totalità  della  tradizione
               giuridica occidentale. Infatti, come sostenuto da John Gray, il termine “persona”
               viene spesso usato per intendere un essere umano, ma il suo significato tecnico è
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               quello di soggetto di diritti ed obblighi giuridici .
                  L’estensione della categoria giuridica della persona oltre i limiti dell’umano
               iniziò  seriamente  nell’XI  secolo  d.C.,  in  coincidenza  con  l’istituzione
               dell’universitas.  Originariamente  ente  affine  ad  un  collegium  ecclesiastico,
               l’universitas non poteva essere scomunicata o punita per un atto criminale, dal
               momento  che  era  priva di  un  corpo  fisico,  di  un’anima,  o  del  libero  arbitrio,
               essendo  solo  un  concetto  giuridico .  La  situazione  cambiò  quando,  alla  fine
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               dell’XI secolo d.C., l’imperatore Federico Barbarossa assegnò uno status speciale
               alle scuole di Bologna dedite allo studio del diritto, e le autorità locali riconobbero
               sempre  più  l’universitas  come  un’entità  separata,  ossia  una  corporazione
               autonoma con specifici privilegi per gli studenti, quali l’esenzione fiscale . Lo
                                                                                     54
               sviluppo del concetto di personalità applicato alle entità aziendali accelerò con la
               crescita del commercio attraverso l’Europa, e re ed imperatori riconobbero tali
               entità in atti ufficiali. Da quel momento, altre corporazioni oltre alle istituzioni
               ecclesiastiche  poterono  esercitare  diritti  di  proprietà,  entrare  in  rapporti
               contrattuali a proprio nome, autoregolamentarsi e, se necessario, citare ed essere
               citate in giudizio .
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                  L’emergere  della  personalità  giuridica  come  categoria  estesa  della  persona
               giuridica  ha  dato  origine  all’attuale  dicotomia  che  attualmente  esaurisce  le
               possibilità  di  personalità  accettate  dalla  tradizione  giuridica  occidentale:  la
               persona fisica (cioè, qualsiasi essere umano) e la persona giuridica (artificiale) .
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               Tale distinzione, più chiaramente presente nei sistemi di civil law che in quelli di
               common  law,  fu  tuttavia  opportunamente  colta  da  Thomas  Hobbes  nel
               Leviatano .
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                  52  GRAY, The Nature and Sources of the Law, New York: Macmillan, 1921, 27. In originale: «“person” is often
               used as meaning a human being, but the technical legal meaning of a “person” is a subject of legal rights and duties».
                  53   GAECKER,  “Sua  cuique  persona?”  A  Note  on  the  Fiction  of  Legal  Personhood  and  a  Reflection  on
               Interdisciplinary Consequences, 281. In originale: «could not be excommunicated or be found guilty of  a  civil  or
               criminal offence and subsequently punished, on the view that the universitas did nohave a corporal body and neither
               did it have a soul or a free will, being only a legal name».
                  54  Ibidem, 292. In originale: «an autonomous corporation with specific privileges for the students such as tax
               exemption».


                  55  Ibidem. In originale: «accelerated with the growth of commerce  throughout Europe, as kings and emperors

               granted charters. From then on, corporations other than church institutions could also hold property, enter into
               contracts in their own name, govern themselves by boards, and, if necessary, sue and be sued».
                  56  Tuttavia, è importante notare che artificiale non significa fittizio. Una persona artificiale non
               è immaginaria, ma certamente reale.
                  57  HOBBES, Leviathan, Dent., 1651, 83. In originale: «A Person is he whose words or actions are considered,
               either as his own or as representing the words or actions of an other man, or of any other thing to whom they are
               attributed, whether Truly or by Fiction. When they are considered as his owne, then is he called a Natural Person:
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