Page 14 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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GIOVANNI BIANCO
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a coordinate le società particolari» , «comunità come tale, anche se omogenea»
che «non può offrire quello stabile assetto complessivo capace di formare il
contenuto (…) della Costituzione materiale»; quest’ultimo può essere dato da una
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forza politica che si forma «nel seno della comunità» .
Soltanto secondo siffatta direttrice può attribuirsi all’«istituzione originaria»
«natura giuridica», i «caratteri irriducibili della giuridicità senza i quali
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un’istituzione non potrebbe considerarsi idonea al suo compito» .
È la “forza politica” che consente il coordinamento dei rapporti sociali,
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dell’insieme degli «interessi discordi in una superiore unità» , «la produzione di
norme giuridiche che deriva da una volontà», il superamento del conflitto sociale.
Mortati riconosce che «il diritto presuppone un’antitesi di interessi» e la
«presenza di opinioni dissenzienti» rispetto a quelle dominanti, che vanno tuttavia
ricondotte ad unità (sul punto cita Heller e Schmitt) per la risoluzione del
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conflitto d’interessi nello Stato corporativo.
Del tutto eterogeneo è il contenuto della Costituzione materiale per altri
costituzionalisti italiani di quel tempo, ci si riferisce in particolare a Donato
Donati. Per quest’ultimo la Costituzione materiale è «il complesso delle norme
giuridiche fondamentali che formano l’ordinamento giuridico dello Stato»,
«sinonimo di diritto costituzionale», da distinguere dalla «Costituzione empirica»,
cioè dal «modo di essere di fatto dello Stato nel suo ordinamento fondamentale»,
«assetto obiettivo e reale dell’organizzazione politica (Romano)» e dalla
«Costituzione strumentale», cioè la «Costituzione documento», «atto scritto»,
«che sanziona il complesso almeno principale delle norma giuridiche
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costituzionali» . È altresì sul punto da richiamare il concetto di Costituzione in
Agostino Origone, che pur non parlando espressamente di “Costituzione
materiale”, ponendo soprattutto l’accento sulla bipartizione della “Costituzione
giuridica” tra “Costituzione formale” e “Costituzione sostanziale”, tra «il testo
fondamentale delle disposizioni costituzionali» e «il complesso delle figure
primarie dell’ordinamento statale, necessarie e sufficienti ad esprimere la specifica
struttura politica», riteneva però che l’esistenza e la vita di una Costituzione, negli
Stati costituzionali moderni, derivassero da «da un vero principio essenziale della
Costituzione», che «si riferisce all’esistenza stessa di questa» «e così stabilisce la
volontà suprema e definitiva nella vita dell’ordinamento», da un potere
costituente, potere primigenio ed originario, di natura giuridica, qualificabile
51 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 61 nt. 13.
52 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 62. In tema cfr. BRIGAGLIA, L’ordine dal centro
ai margini. A proposito della ripubblicazione di due testi di Costantino Mortati, in Diritto & questioni
pubbliche, XXII, 2022, 1, 51-72, 62; ID., La teoria del diritto di Costantino Mortati, Milano, 2006.
53 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 62. In argomento cfr. M. FIORAVANTI, Dottrina
dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana
(Dallo Stato liberale allo Stato fascista ed oltre), cit., 154 ss., 156.
54 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 58.
55 MORTATI, La Costituzione in senso materiale, cit., 56, nt.4.
56 DONATI, voce Costituzione, in Enc. it., XI, Roma, 1931.
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