Page 5 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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IANUS n. 28-2023 ISSN 1974-9805
È evidente in queste pagine l’influenza del pensiero di Giovanni Gentile, di
una concezione idealistica e statalista di derivazione hegeliana che, pervenendo
al suo apogeo, intende lo Stato quale totalitario e «divinizzato» , una sorta di
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“superuomo collettivo”, «una persona, una persona suprema, che ha quindi in sé
stessa la sua giustificazione suprema, la sua suprema ragion d’essere ed il suo fine
supremo, e possiede un diritto supremo a conservarsi nell’essere e nell’accrescere
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il proprio potere con qualunque mezzo» .
Guido Zanobini nello stesso anno riteneva che «nessun fine è sottratto alla
sfera di attività dello Stato», ente sovrano con finalità indeterminate, «contro la
concezione liberale improntata alle restrizioni della funzione dello Stato»; «lo
Stato fascista ha avuto il compito di riaffermare l’autorità dello Stato (…) a molti
di quei fini a cui lo Stato liberale era rimasto estraneo» .
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In tal guisa scriveva che «lo Statuto albertino è in gran parte superato dalle più
recenti dottrine politiche e in modo positivo dai nuovi principi dello Stato
fascista», «molte parti restano tuttavia pienamente conservate dal nuovo regime,
quelle che si riferiscono alla religione, al re, al Senato, ai giudici», così
riconoscendo al Re il ruolo di autorità di collegamento e di coordinazione
organica comune ai tre poteri, richiamando l’art. 3 dello Statuto albertino
GROTTANELLI DE SANTI, Quale costituzionalismo durante il fascismo?, in Riv. AIC, 2018, n. 1; PALADIN,
voce Fascismo (diritto costituzionale), in Enc. dir., Milano, 1967, XVI, 887 ss. In particolare, per
PALADIN, voce Fascismo (diritto costituzionale), cit., 888, il momento instaurativo della dittatura vera
e propria è incerto, ma l’Autore esclude che esso possa coincidere con la marcia su Roma (28 ottobre
1922) o con la nomina di Mussolini a Presidente del consiglio dei ministri (31 ottobre 1922), che
rispettò «in pieno l’esigenza formale della legalità», così come i primi atti di governo. Diversa la tesi
del CHELI, che in Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, 1961, 55, parla invece, entro
un’interessante ricostruzione, di «colpo di Stato del 28 ottobre 1922». Tuttavia, sul tema secondo il
nostro sommesso avviso, è preferibile parlare di “colpo di stato graduale” senza dubbio fortemente
alteratore dei meccanismi di funzionamento dello Stato liberale, in cui assume, ad esempio,
un’importanza certamente significativa la legge n. 2263 del 1925, per l’individuazione sul terreno
normativo del regime fascista, rafforzando sotto tre distinti profili il ruolo e la posizione istituzionale
e le strutture del potere esecutivo: «in quanto estromette implicitamente dal sistema la sanzione del
voto di sfiducia per le responsabilità politiche del governo, tenendo ferma la sola potestà regia di
revoca; in quanto altera i rapporti fra i ministri, creando la figura del “Capo del governo Primo
ministro Segretario di Stato”, in luogo di quel primus inter pares che era il Presidente del Consiglio,
ed abrogando o svuotando i principi di solidarietà e della collegialità ministeriale; e finalmente in
quanto conferisce al Capo del governo determinanti potestà di direzione dell’attività delle camere,
le quali cessano in particolare di disporre dell’“ordine del giorno”» (cfr. PALADIN, voce Fascismo
(diritto costituzionale), cit., 889). V. altresì CASSESE, Lo Stato fascista, Bologna, 2016; GALLI DELLA
LOGGIA, La “rivoluzione fascista”, in AA.VV., Miti e storie dell’Italia unita, Bologna, 1999, 115 ss.;
QUAGLIA, Il ruolo della Corona dopo le riforme fasciste, in Materiali per una storia della cultura giuridica,
2002, 83 ss.; TRIPODINA, L’”indirizzo politico” nella dottrina costituzionale al tempo del fascismo, in Riv.
AIC, 2018, n. 1.
4 MARITAIN, L’uomo e lo Stato, Milano, 1964, 16. Per la concezione statalista, di derivazione
hegeliana, del Gentile v. G. GENTILE, I fondamenti della filosofia del diritto, Firenze, 1954, 108 ss.
5 MARITAIN, L’uomo e lo Stato, cit., 179.
6 ZANOBINI, voce Stato (diritto costituzionale), in Enc. it., Roma, 1936, XXXII, 620.
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