Page 10 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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GIOVANNI BIANCO





               conciliabili», la  «continuità», non la  rottura, «intorno  al Re», «spogliato della
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               funzione d’indirizzo politico», con cui «si realizza l’unità dello Stato» .
                  In effetti, è affermato che «l’attività del Capo del Governo si esplica, in via
               preventiva, nel consentire ad altri organi l’effettivo esercizio delle loro funzioni»,
               nella  «coordinazione  ai  fini  della  politica  generale  (…)  indirizzata  anche
               all’intervento per ottenere che le manifestazioni di volontà di tali organi siano
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               contenute nei limiti della competenza assegnata ad ognuno di essi» . Ognun vede
               come  da  ciò  discenda  quella  che  Mortati  definisce puntualmente,  di  certo
               superando il riparto di competenze costituzionali indicato dallo Statuto albertino,
               «posizione di superiorità sugli altri organi dello Stato» del Capo del Governo, che
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               si manifesta anche in «caso di conflitti tra essi» .
                  Nonostante ciò, nelle pagine in considerazione si sottolinea che il nuovo diritto
               pubblico italiano non intende concentrare «la somma di tutto il potere statale (…)
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               nelle mani di un solo organo» , «fonte di tutte le potestà pubbliche», e si riafferma
               il principio «della sovranità della legge e della sottoposizione dello Stato stesso
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               alle norme giuridiche da esso poste» .
                  Così ritenendo, con alcune evidenti aporie concettuali, forzature e contraddizioni,
               che «il regime fascista se è andato oltre la concezione dello Stato come Stato di diritto
               non l’ha tuttavia rinnegata», per la «molteplicità di organi sovrani, autonomi ma
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               costretti ad agire nei limiti della competenza loro assegnata» .
                  In  tal  guisa  si  ricorre  alla  locuzione  “Stato  di  diritto  rinforzato”  (più
               precisamente «affermato»), con riguardo alla previsione della categoria delle leggi
               costituzionali, cioè approvate con procedimento aggravato dal Gran Consiglio
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               del fascismo .
                  Peraltro, sulla posizione istituzionale di quest’ultimo organo  costituzionale
               Mortati tornerà a scrivere – rinforzandone il ruolo ed equiparandolo a quello del
               Capo del Governo – nel periodo maceratese, con due scritti, uno del 1941, “Sulle
               attribuzioni  del  Gran  Consiglio  del  fascismo” ,  l’altro  del  1942,  “Sulla
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               partecipazione del Gran Consiglio alla determinazione dell’indirizzo politico” .
                  Ora, è d’uopo evidenziare aporie concettuali e tentativi  ricostruttivi sempre
               volti  a  rimarcare  l’«unità  dello  Stato»  e  l’accentramento  del  «potere  di
               coordinamento del Capo di Governo», che però è ricondotto, in sintonia con la



                  25  CHELI, Prefazione, cit., VII.
                  26  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  194.
                  27  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  195.
                  28  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  196.
                  29  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  196.
                  30  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  196.
                  31  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  196.
                  32  MORTATI,  Sulle attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, 1941, ora in ID., Raccolta di scritti,  IV,
               Milano, 1972, 517 ss.
                  33  MORTATI,  Sulla partecipazione del Gran Consiglio alla determinazione  dell’indirizzo politico,  ora in
               ID.,  Raccolta di scritti,  IV, cit., 517 ss.

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