Page 10 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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GIOVANNI BIANCO
conciliabili», la «continuità», non la rottura, «intorno al Re», «spogliato della
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funzione d’indirizzo politico», con cui «si realizza l’unità dello Stato» .
In effetti, è affermato che «l’attività del Capo del Governo si esplica, in via
preventiva, nel consentire ad altri organi l’effettivo esercizio delle loro funzioni»,
nella «coordinazione ai fini della politica generale (…) indirizzata anche
all’intervento per ottenere che le manifestazioni di volontà di tali organi siano
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contenute nei limiti della competenza assegnata ad ognuno di essi» . Ognun vede
come da ciò discenda quella che Mortati definisce puntualmente, di certo
superando il riparto di competenze costituzionali indicato dallo Statuto albertino,
«posizione di superiorità sugli altri organi dello Stato» del Capo del Governo, che
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si manifesta anche in «caso di conflitti tra essi» .
Nonostante ciò, nelle pagine in considerazione si sottolinea che il nuovo diritto
pubblico italiano non intende concentrare «la somma di tutto il potere statale (…)
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nelle mani di un solo organo» , «fonte di tutte le potestà pubbliche», e si riafferma
il principio «della sovranità della legge e della sottoposizione dello Stato stesso
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alle norme giuridiche da esso poste» .
Così ritenendo, con alcune evidenti aporie concettuali, forzature e contraddizioni,
che «il regime fascista se è andato oltre la concezione dello Stato come Stato di diritto
non l’ha tuttavia rinnegata», per la «molteplicità di organi sovrani, autonomi ma
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costretti ad agire nei limiti della competenza loro assegnata» .
In tal guisa si ricorre alla locuzione “Stato di diritto rinforzato” (più
precisamente «affermato»), con riguardo alla previsione della categoria delle leggi
costituzionali, cioè approvate con procedimento aggravato dal Gran Consiglio
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del fascismo .
Peraltro, sulla posizione istituzionale di quest’ultimo organo costituzionale
Mortati tornerà a scrivere – rinforzandone il ruolo ed equiparandolo a quello del
Capo del Governo – nel periodo maceratese, con due scritti, uno del 1941, “Sulle
attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo” , l’altro del 1942, “Sulla
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partecipazione del Gran Consiglio alla determinazione dell’indirizzo politico” .
Ora, è d’uopo evidenziare aporie concettuali e tentativi ricostruttivi sempre
volti a rimarcare l’«unità dello Stato» e l’accentramento del «potere di
coordinamento del Capo di Governo», che però è ricondotto, in sintonia con la
25 CHELI, Prefazione, cit., VII.
26 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 194.
27 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 195.
28 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196.
29 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196.
30 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196.
31 MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 196.
32 MORTATI, Sulle attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, 1941, ora in ID., Raccolta di scritti, IV,
Milano, 1972, 517 ss.
33 MORTATI, Sulla partecipazione del Gran Consiglio alla determinazione dell’indirizzo politico, ora in
ID., Raccolta di scritti, IV, cit., 517 ss.
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