Page 7 - Giovanni Bianco - Stato, Statuto Albertino e Costituzione in senso materiale in Costantino Mortati
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IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  Ed in effetti non potrebbe non risultare altamente erroneo, come pure Enzo
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               Cheli ha evidenziato  – scrivendo che «a differenza dei giuristi del regime già
               attivi alla fine degli anni ’20, non intende rompere gli ormeggi che legano ancora
               lo Stato italiano alla tradizione liberale» –, porre Mortati tra i costituzionalisti
               “fascistissimi”, quale il suo maestro, insieme a Luigi Rossi, Sergio Panunzio e
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               Carlo Costamagna .
                  Tuttavia,  nello  scritto  del  Mortati  in  considerazione,  se  l’analisi
               costituzionalistica e  comparativistica è  rigorosa,  aggiornata  e  penetrante, ad
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               esempio  sul  governo  parlamentare ,  la  ricostruzione  della  nuova  forma  di
               governo italiana è del tutto modellata nel formante della dimensione politico-
               istituzionale-ideologica del regime fascista.
                  Quanto  al  governo  parlamentare,  di  pregio  è  la  disamina  sulla  dialettica
               Parlamento-Governo e sulla posizione del Capo dello Stato. È scritto, infatti, che
               «il  Parlamento  assume  la  funzione  di  governo»,  «diviene  il  dirigente  e  il
               coordinatore dell’attività di altri poteri», che si è realizzato il «suo allontanamento
               dall’attività tecnica legislativa» e «la prevalenza acquistata dalle discussioni di
               carattere politico generale»; «gli atti del Capo dell’esecutivo (...) assumono di fatto
               il solo valore di anticipazioni, subordinati all’approvazione tacita o espressa del
               Parlamento, che diventa il dirigente ed il coordinatore degli altri poteri» .
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                  Perciò il Capo dello Stato non ha un potere di collaborazione attiva nella direzione
               dello Stato, pur essendo titolare del potere di dissoluzione (scioglimento), ma soltanto



                  12  CHELI,  Prefazione, in MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, rist.,
               Milano, 2000,  III  ss., IX-X , che scrive  altresì che al contrario dei giuristi di regime «egli è tanto
               convinto che  questi  ormeggi  vadano rafforzati  che  non esita  a  ritenere comparabile  la  nuova
               esperienza italiana,  come “monarchia a premier”,  con l’esperienza inglese come  “democrazia a
               premier”  (pag.  182)»,  che  parla  anche  in  precedenza  di  «terreno  tipicamente  mortatiano»  di
               «”accumulazione storica” di istituzioni diversamente stratificate e non sempre conciliabili».
                  13   CHELI,  Prefazione,  cit.,  IX-X:  M.  FIORAVANTI,  Dottrina  dello  Stato-persona  e  dottrina  della
               costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista
               ed oltre),  in GALIZIA - GROSSI  (a cura di), Il pensiero giuridico  di Costantino Mortati, cit.,  45 ss., 91 ss.,
               114 ss., che riferendosi all’opera del 1931 evidenzia «l’originalità  di Mortati, che fa del suo lavoro
               qualcosa  di  ben diverso da  una delle  molteplici  trattazioni della forma  di  governo dello Stato
               fascista» perché «egli si pone consapevolmente tra “tradizione” e “rivoluzione”, non sposando mai
               definitivamente le ragioni di una contro quelle dell’altra, e ricercando invece una terza soluzione».
                  14   CHELI,  Prefazione,  cit.,  III  ss.;  M.  FIORAVANTI,  Dottrina  dello  Stato-persona  e  dottrina  della
               costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana (Dallo Stato liberale allo Stato fascista
               ed oltre), cit., 114 ss., che ben pone in evidenza come a «Mortati appariva del tutto chiaro il fatto che
               anche lo Stato liberale, pur dopo molte incertezze e quasi alla fine del suo ciclo storico, era finalmente
               riuscito a porre il problema di quel minimo di omogeneità politica senza il quale non può dirsi alcuno
               stato nella sua “essenza”, e che non può non corrispondere ad un unico organo supremo, in questo
               caso al Parlamento». Peraltro il Fioravanti nota come Mortati sia debitore a Schmitt «a proposito di
               concetti come “omogeneità politica” o “organo supremo”», ma rileva puntualmente che «Schmitt fu
               per Mortati (…) più uno strumento di critica alla tradizione giuspubblicistica italiana che non una vera
               e propria fonte ispiratrice a livello propositivo e ricostruttivo». v. in tema MORTATI, L’ordinamento del
               governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit., 29 ss.
                  15  MORTATI,  L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, cit.,  33.

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