Page 177 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 177

IANUS n. 28-2023                       ISSN 1974-9805





                  Il senso di rispetto per la Natura implicito nelle parole di queste sentenze rivela
               una chiara volontà di trascendere i confini antropocentrici entro i quali è stata
               circoscritta la concettualizzazione della Natura all’interno del pensiero giuridico
               occidentale  negli  ultimi  secoli.  In  questo  senso,  l’ipotesi  di  una  “persona
               ambientale”  rappresenta  l’attuale  frontiera  del  movimento  verso  una
               giurisprudenza ecologica, in cui l’attenzione etica si estende ben oltre i confini
               degli interessi umani, in cui la categoria dell’“altro” viene rimossa dal mondo
               semplicemente  inanimato  ed  è  piuttosto  rappresentata  come  una  partecipante
               interattiva in un dialogo normativo con il cosmo intero.
                  Allo  stesso  tempo,  l’emergere  di  una  “persona  ambientale”  rappresenta  la
               possibilità  di  coinvolgere  molteplici  ordinamenti  giuridici  nella  definizione
               collettiva di come sarà, alla fine, una categoria così nuova di personalità. Pur
               trascendendo i limiti dell’antropocentrismo, la nuova categoria di “personalità
               ambientale”  deve  ancora  evitare  il  rischio  di  essere  atomistica  piuttosto  che
               relazionale e, così facendo, continuare a perpetrare una forma di colonialismo
               ontologico  (seppur  non  necessariamente  giuridico).  Grazie  ad  un  approccio
               normativo rispettoso di tali esigenze, tuttavia, la creazione di una nuova categoria
               di “personalità ambientale” costituisce sia uno strumento strategico più avanzato
               all’interno dell’insieme degli strumenti del crescente movimento per i diritti della
               Natura sia un profondo ponte epistemico tra ordinamenti giuridici distinti, che
               può solo arricchire l’azione e l’etica per la tutela del clima e dell’ambiente.






































                                                   175
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182