Page 174 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
P. 174

ALESSANDRO PELIZZON





                  Si spera che questa breve incursione nell’origine concettuale della persona non
               abbia distratto il lettore dal focus originale di questo articolo. Piuttosto, si spera
               che permetta di ritornare alla questione della personalità giuridica attribuita alle
               caratteristiche  naturali  con  rinnovata  chiarezza,  portando  così  a  una  migliore
               comprensione della terza e attuale fase di un movimento globale (e spesso molto
               vagamente connesso) per i diritti della Natura.



               5. Verso una “persona ambientale”

                  La distinzione classica tra persone fisiche e “artificiali” nel diritto, entrambe
               creazioni giuridiche con precisa collocazione storica, domina ancora il panorama
               giuridico  contemporaneo.  Tuttavia,  la  loro  esaustività  è  attualmente  in
               discussione,  con  le  sfide  che  emergono     dai  diritti  degli  animali,
               dall’ambientalismo, dall’intelligenza artificiale e da un rinnovato interesse per la



               personalità  delle società. È quindi all’interno di  questo  contesto ancora  incerto


               che il discorso sulla personalità giuridica della Natura è meglio collocato, ed è in
               questa  intersezione  che  la  sua  rilevanza  per  il  clima  e  la  giustizia  ambientale
               diventa  evidente.  I  limiti  di  una  concezione  tradizionale  della  personalità
               giuridica,  quando  attribuita  alla  Natura  e  agli  elementi  naturali,  vengono  qui
               messi a nudo.
                  In primo luogo, la Natura in quanto soggetto di diritti non potrebbe facilmente
               invocare tali diritti. Supponendo, con Kelsen, che la distinzione tra “naturale” e
               “innaturale” sia intrinsecamente normativa e non possa essere dedotta dalla sola
               osservazione empirica,  l’individuazione di  specifici elementi naturali  quali




               soggetti  dei  diritti  riconosciuti  alla  Natura  attraverso  le  molteplici  iniziative

               giuridiche, giurisprudenziali  e  costituzionali,  descritte  all’inizio  di  questo
               contributo,  costituisce  una  necessità  inevitabile.  Ne  consegue  che  il
               perseguimento  dei diritti della (o  per  la) Natura  e l’individuazione  dei soggetti

               titolari di tali diritti sono inestricabilmente intrecciati e interdipendenti. Inoltre,
               come hanno notato alcuni autori, l’uso di termini apparentemente distinti– quali
               soggetti e persone variamente definite (legali, giuridiche, ecc.) – rivela una falsa
               distinzione.  Queste  sono  tutte  permutazioni  dello  stesso  elemento  della
               tripartizione giustinianea discussa nella sezione precedente. Un esempio di tale
               falsa distinzione è la traduzione inglese della definizione colombiana dell’Atrato
               come entidad sujeto de derechos (letteralmente un’entità soggetta a diritti) in quanto
               potenzialmente  incapace  di  articolare  pienamente  il  fiume  come  persona
               giuridica. Secondo gli autori della sentenza, tuttavia, la distinzione non esisteva




               ed era  semplicemente il risultato di  una  differenza semantica all’interno della

               And, when they are considered as representing the words and actions of an other, then is he a Feigned or Artificial
               person».


                                                   172
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179