Page 174 - IANUS n. 28 - La rilettura dei paradigmi giuridici tradizionali alla luce dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile
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ALESSANDRO PELIZZON
Si spera che questa breve incursione nell’origine concettuale della persona non
abbia distratto il lettore dal focus originale di questo articolo. Piuttosto, si spera
che permetta di ritornare alla questione della personalità giuridica attribuita alle
caratteristiche naturali con rinnovata chiarezza, portando così a una migliore
comprensione della terza e attuale fase di un movimento globale (e spesso molto
vagamente connesso) per i diritti della Natura.
5. Verso una “persona ambientale”
La distinzione classica tra persone fisiche e “artificiali” nel diritto, entrambe
creazioni giuridiche con precisa collocazione storica, domina ancora il panorama
giuridico contemporaneo. Tuttavia, la loro esaustività è attualmente in
discussione, con le sfide che emergono dai diritti degli animali,
dall’ambientalismo, dall’intelligenza artificiale e da un rinnovato interesse per la
personalità delle società. È quindi all’interno di questo contesto ancora incerto
che il discorso sulla personalità giuridica della Natura è meglio collocato, ed è in
questa intersezione che la sua rilevanza per il clima e la giustizia ambientale
diventa evidente. I limiti di una concezione tradizionale della personalità
giuridica, quando attribuita alla Natura e agli elementi naturali, vengono qui
messi a nudo.
In primo luogo, la Natura in quanto soggetto di diritti non potrebbe facilmente
invocare tali diritti. Supponendo, con Kelsen, che la distinzione tra “naturale” e
“innaturale” sia intrinsecamente normativa e non possa essere dedotta dalla sola
osservazione empirica, l’individuazione di specifici elementi naturali quali
soggetti dei diritti riconosciuti alla Natura attraverso le molteplici iniziative
giuridiche, giurisprudenziali e costituzionali, descritte all’inizio di questo
contributo, costituisce una necessità inevitabile. Ne consegue che il
perseguimento dei diritti della (o per la) Natura e l’individuazione dei soggetti
titolari di tali diritti sono inestricabilmente intrecciati e interdipendenti. Inoltre,
come hanno notato alcuni autori, l’uso di termini apparentemente distinti– quali
soggetti e persone variamente definite (legali, giuridiche, ecc.) – rivela una falsa
distinzione. Queste sono tutte permutazioni dello stesso elemento della
tripartizione giustinianea discussa nella sezione precedente. Un esempio di tale
falsa distinzione è la traduzione inglese della definizione colombiana dell’Atrato
come entidad sujeto de derechos (letteralmente un’entità soggetta a diritti) in quanto
potenzialmente incapace di articolare pienamente il fiume come persona
giuridica. Secondo gli autori della sentenza, tuttavia, la distinzione non esisteva
ed era semplicemente il risultato di una differenza semantica all’interno della
And, when they are considered as representing the words and actions of an other, then is he a Feigned or Artificial
person».
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